CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15407/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 20/2024 depositata i l 11/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal la consiglieraAnnamaria Casadonte. [OSCURATO:PERSONA] 1. ll Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha citato la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la restituzione di € 1.653.330,04, corrisposti tra il 2002 e il 2009 per il servizio di gestione rifiuti, incluso il servizio di gestione della discarica comunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19.8.1999. 2. Allegava il Comune che la discarica era stata sequestrata il 2.7.2002, rendendo impossibile la continuazione di quel segmento del servizio. Nonostante ciò, il Comune aveva continuato a pagare l’intero canone. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva la prescrizione e la decadenza dalla richiesta di rimborso e sosteneva l’infondatezza della domanda attorea per avere sostenuto costi a seguito del sopravvenuto sequestro della discarica, essendo stata costretta a percorrere distanze maggiori per recarsi agli impianti fuori dal Comune e riassorbire in detta attività il personale addetto alla gestione della discarica. 4.Il Tribunale di Brindisi (sent. n. 512/2020) accoglieva la domanda del Comune e condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] a restituire € 1.437.678,30, con la sola esclusione della ripetibilità della sola voce “utile” (€ 196.047,04), ritenendo tardive le eccezioni di prescrizione/decadenza e l’invocazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto la rideterminazione del canone annuo. 5. Avverso detta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello contestando i) la mancata considerazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del giudicato esterno TAR Lecce 2009/2015 sull’asserita natura novativa dell’accordo intervenuto fra le parti allo scopo di rideterminare il canone del servizio appaltato; ii) l’errata quantificazione del quantum in ragione della mancata detrazione dei costi del personale, della mancata considerazione della rimodulazione e della scadenza del contratto; iii) l’errata condanna alle spese di lite. 6.La Corte d’appello con la sentenza n. 20/2024 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] respingeva tutte le doglianze evidenziando che l’accordo del 2005 non incideva sul diritto del Comune alla ripetizione dell’indebito per i pagamenti sine causa, né il giudicato esterno era idoneo a paralizzare tale diritto, potendo le eventuali pretese di [OSCURATO:SOCIETA], che allo stato non risultavano liquide ed esigibili, essere fatte valere in separato giudizio. 7.Il giudice d’appello osservava inoltre che il personale non era de stinato esclusivamente alla discarica ed era stato quindi legittimamente riutilizzato in altri servizi senza che ciò fondasse alcun diritto di rimborso. La rimodulazione del canone non incide sulla natura indebita dei pagamenti effettuati e le considerazioni sulla durata del contratto erano ininfluenti sulla domanda di ripetizione dei pagamenti effettuati. 8. Infine la condanna alle spese era conforme al principio di soccombenza. 9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso tempestivamente notificato il 5/7/2024 ed affidato a due motivi, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 10. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui la Corte d'appello di Lecce non ha considerato, anche d'ufficio, la sussistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.2099 del 2015 passata in giudicato, nella quale è stata affermata la natura di transazione innovativa dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha determinato un nuovo rapporto contrattuale tra le parti con un nuovo canone;ed, ancora, per avere la corte territoriale confermato la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore del Comune delle somme successive alla stipula di detto accordo per il periodo compreso fra il 1 maggio 2005 e il febbraio 2009. 11.La censura è inammissibile perché non si correla con la motivazione di rigetto esplicitata dalla corte territoriale. 12.Va preliminarmente chiarito che la sentenza del Tar in cui si riconosce il carattere novativo dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata pronunciata a seguito di giudizio di ottemperanza proposto dalla società appaltatrice, giudizio nel quale il Comune si era difeso articolando, a sua volta, domanda riconvenzionale di restituzione di quanto corrisposto indebitamente in esecuzione del contratto di appalto per la gestione della discarica, benché questa fosse stata posta sotto sequestro nel 2002 con consegna delle chiavi da parte dell'appaltatrice, che pertanto da quel momento in poi non aveva potuto più utilizzarla. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiara to inammissibile la domanda riconvenzionale per difetto di giurisdizione. In ragione di ciò, con citazione del 2016 è stato avviato il giudizio avanti al giudice ordinario che ha portato alla sentenza d'appello impugnata. 13. Ciò posto la censura mossa lamenta la mancata considerazione del suddetto giudicato amministrativo che, invece, è stato esaminato dalla Corte d'appello che, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, lo ha espressamente valutato ritenendolo non concludente rispetto alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebitamente eseguiti. Non appare quindi pertinente la censura di mancata considerazione del giudicato, mentre la verifica sull’interpretazione della valenza del medesimo giudicato richiesta con il ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass. 16227/2014; id. 1041/2025). 14. Nel caso di specie il ricorso non illustra , né trascrive la sentenza da esaminare,sicché va ribadita l’inammissibilità della censura. 15. Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2033 cod. civ. e dell'articolo 38 del CSA nella parte in cui la Corte d'appello attraverso una motivazione contraddittoria nel determinare il quantumdel corrispettivo da restituire al Comune relativamente alla gestione della discarica non ha detratto le spese di personale comunque sostenute dalla società per la gestione di detta discarica, non ha considerato la rimodulazione del canone intervenuta dopo l'accordo del 15 Aprile 2005 ed ha erroneamente considerato, ai fini del calcolo delle somme da restituire , anche quelle relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il febbraio 2009 nonostante il contratto d'appalto stipulato con decorrenza del 1 luglio 1999 con durata novennale fosse terminato in data 30 giugno 2008, con conseguente conferma della condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore del Comune della somma complessiva di 1.437.678,30 oltre interessi dalla domanda. 16. La censura è inammissibile perché ripropone la doglianza formulata avverso la decisione di prime cure senza confrontarsi con le motivazionidi rigetto della corte d’appello che, come sopra descritto sub 6 e 7, aveva con riguardo a ciascuno degli enunciati profili spiegato le ragioni dell’irrilevanza rispetto alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebitamente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La censura non spiega in cosa consisterebbe l’errore di diritto compiuto dalla corte di merito. 17. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il