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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26458/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/6/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del 5.3ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge.

In particolare il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello per l'omessa notifica all'imputato del relativo decreto di citazione, illegittimamente eseguita ai sensi dell'ad. 161 comma 4 c.p.p. al difensore d'ufficio in ragione della presunta "irreperibilità" del medesimo presso il domicilio eletto, ossia l'azienda di cui egli è il legale rappresentante e che è regolarmente corrente all'indirizzo indicato nel verbale di identificazione.

Non di meno a fronte della suddetta asserita irreperibilità del Baratti, la procedura di notificazione non avrebbe dovuto proseguire con le modalità effettivamente elette, bensì con quelle dettate dagli artt. 157 e 159 c.p.p., posto che l'indirizzo indicato non era inesistente, rendendosi dunque necessario disporre nuove ricerche dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti risulta che è stato esperito il 26 gennaio 2021 un primo tentativo di notifica all'imputato del decreto di citazione per I giudizio d'appello in via Pedini n. 30 a Calenzano, erroneamente indicato come il domicilio eletto dal medesimo.

Tentativo fallito per l'effettiva irreperibilità del Baratti al suddetto indirizzo.

Successivamente in data 19 febbraio 2021 d'ordine del Tribunale la notifica veniva ripetuta con esito positivo al domicilio eletto dallo stesso Baratti presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in via Baldanzese n. 168 a mani della persona incaricata a riceverla, cui faceva seguito la rituale spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione.

La notifica della citazione è dunque stata regolarmente eseguita, né risulta, come asserito nel ricorso, che questa sia stata effettuata ai sensi dell'ad. 161 comma 4 c.p.p.

Ne consegue che il motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 3.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/6/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del 5.3ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello per l'omessa notifica all'imputato del relativo decreto di citazione, illegittimamente eseguita ai sensi dell'ad. 161 comma 4 c.p.p. al difensore d'ufficio in ragione della presunta "irreperibilità" del medesimo presso il domicilio eletto, ossia l'azienda di cui egli è il legale rappresentante e che è regolarmente corrente all'indirizzo indicato nel verbale di identificazione. Non di meno a fronte della suddetta asserita irreperibilità del Baratti, la procedura di notificazione non avrebbe dovuto proseguire con le modalità effettivamente elette, bensì con quelle dettate dagli artt. 157 e 159 c.p.p., posto che l'indirizzo indicato non era inesistente, rendendosi dunque necessario disporre nuove ricerche dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti risulta che è stato esperito il 26 gennaio 2021 un primo tentativo di notifica all'imputato del decreto di citazione per I giudizio d'appello in via Pedini n. 30 a Calenzano, erroneamente indicato come il domicilio eletto dal medesimo. Tentativo fallito per l'effettiva irreperibilità del Baratti al suddetto indirizzo. Successivamente in data 19 febbraio 2021 d'ordine del Tribunale la notifica veniva ripetuta con esito positivo al domicilio eletto dallo stesso Baratti presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in via Baldanzese n. 168 a mani della persona incaricata a riceverla, cui faceva seguito la rituale spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione. La notifica della citazione è dunque stata regolarmente eseguita, né risulta, come asserito nel ricorso, che questa sia stata effettuata ai sensi dell'ad. 161 comma 4 c.p.p. Ne consegue che il motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 3.000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di l
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