CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 24696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianza di NovaraTribunale di Novara (in composizione monocratica)nel procedimento di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1974.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiededi dichiararsi, decidendo sul conflitto, la competenza del Tribunale di Novara,quale giudice dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Novara era investito, quale giudice dell’esecuzione, dellarichiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenzadello stesso Tribunale in data 5/01/2022 in ordine al reato di cui all’art. 2 d. lgs.n. 74 del 2000, con la quale era, altresì, stata disposta la confisca di euro33.981,64, pari al profitto del reato, o nel caso in cui la stessa non fosse risultatapossibile, la confisca dei beni di cui il reo aveva la disponibilità per un valorecorrispondente a tale prezzo o profitto, sentenza confermata dalla Corte diappello di Torino in data 10/02/2023 e divenuta irrevocabile. Con la richiesta erainvocata la rateizzazione della somma oggetto di confisca in 68 rate e lasospensione dell’esecuzione in corso in attesa del provvedimento su tale istanza.Il Tribunale, con provvedimento apposto in calce alla richiesta disponeva, aisensi degli artt. 660 cod. proc. pen. e 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc.pen., la trasmissione degli atti al Pubblico ministero competente per il depositopresso il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza affinché provvedesse sull’istanza dipagamento rateale.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Novara, rilevato che il rinvio alle modalitàdi esecuzione ed esazione della pena pecuniaria operato dall’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. per l’esecuzione della confisca per equivalente nonpuò comportare una nuova e diversa attribuzione di competenza, in assenza dimodifiche normative sulla competenza, rispetto alla quale le disposizionirichiamate e la legge Cartabia nulla hanno previsto, ha sollevato conflitto dicompetenza investendo questa Corte per la risoluzione.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, conrequisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Novara, infunzione di giudice dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza,in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi in sedeesecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., lacui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dalGiudice remittente.2. Il Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione, declinava la propriacompetenza, richiamando il disposto degli artt. 86, comma 1-bis, disp. att. cod.proc. pen. e 660 cod. proc. pen.Sebbene l’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdottodall’art. 41, comma 1, lett. 1), n. 2 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorreredal 30.12.2022, preveda che “qualora sia stata disposta una confisca equivalentedi beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuatinel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolga con le modalitàpreviste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblicoministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuatisuccessivamente” e sebbene l’art. 660 cod. proc. pen., che disciplina le modalitàdi esecuzione delle pene pecuniarie, sia nel testo previgente che nel testonovellato dall’art. 38, comma 1, lett. c) sempre del decreto sopra indicatopreveda la possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod.pen., ove non disposta in sentenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, ilrichiamo “delle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie” disciplinate dall’art.660 cod. proc. pen. operato dall’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.,non vale ad attribuire nuove competenze al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, anchesulla confisca, da sempre riservata dall’art. 676 cod. proc. pen. al giudicedell’esecuzione. Invero, tale rinvio non può comportare, in assenza di modifichenormative sulla competenza (rispetto alla quale le disposizioni richiamate e lalegge Cartabia nulla hanno previsto), una nuova e diversa attribuzione dicompetenza.1. Deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di Novara (incomposizione monocratica), quale giudice dell’esecuzione, al quale vannotrasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Novara, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]