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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00229/2026

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l [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGIUSEPPE SASSONEche ha concluso chiedendoRicorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa il 19 aprile 2024dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che,all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di estorsioneaggravata dall'età della persona offesa ultrasessantacinquenne, di truffa aggravata dallecondizioni di minorata difesa e dall'età della persona offesa e di sostituzione di persona.Si addebita all'imputato di avere, in un primo momento, tentato di raggirare lepersone offese, facendo loro credere di essere un corriere delle poste, incaricato di ritiraredenaro nell'interesse del nipote, e di avere, successivamente, di fronte alle resistenze di unadelle vittime, formulato gravi minacce nei confronti del nipote, per costringerla a consegnare igioielli in suo possesso.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue.2.1.

Violazione dell'art. 629 cod.pen. ed erronea qualificazione giuridica dellacondotta come estorsione e vizio di motivazione poiché la Corte, nel respingere la specificacensura formulata dalla difesa, ha affermato che la minaccia non costituisce un attoesecutivo del raggiro, ma un atto successivo, intervenuto quando l'imputato si è reso contoche la persona offesa aveva cambiato atteggiamento, avendo percepito che poteva trattarsidi una truffa.La Corte ha artificiosamente separato due momenti che nella realtà costituisconoun'unica sequenza fraudolenta, in quanto la presunta minaccia non è mai stata un attoautonomo, ma un’espressione generica riconducibile alla logica esecutiva della truffa.

Nelcaso concreto la frase pronunziata dall'imputato – “..altrimenti succederà qualcosa di brutto asuo nipote” - non presenta i caratteri idonei a configurare una minaccia estorsiva, in quantol'imputato neppure conosceva personalmente il nipote della vittima, né disponeva di alcunainformazione che gli permettesse di individuare la persona fisica.

La frase è rimasta unamera allusione verbale e generica e non vi è stata alcuna dimostrazione di capacità lesiva,sicché la condotta integra il reato di truffa aggravata.

La circostanza che il marito dellavittima abbia chiesto l'intervento della Polizia contattando il 113, a dispetto di quantosostenuto dal collegio di appello, è indicativo dell'assenza di una coazione della volontàtipica dell'estorsione e dimostra che la vittima non si sentiva costretta nell'alternativaineluttabile tra consegnare il denaro o subire il male minacciato ma aveva percepito la naturatruffaldina della condotta.2.2.

Violazione degli articoli 15 e 494 cod.pen. e inconfigurabilità del delitto disostituzione di persona che risulta assorbito nel reato di truffa, poiché nel caso concreto lacondotta di sostituzione di persona è meramente strumentale alla realizzazione della truffa e,in virtù del principio di specialità e del concorso apparente di norme, non risultaautonomamente punibile.

Nel caso di specie l'assunzione della falsa qualità di corrierepostale del nipote costituisce un unico fatto riconducibile sia al delitto di sostituzione dipersona che alla truffa configurando un'ipotesi di concorso apparente di norme.La giurisprudenza ha affermato la possibilità del concorso formale dei reati di truffa esostituzione di persona, quando si utilizza un nome di fantasia al fine di rendere difficoltosala futura identificazione degli autori, ma nel caso in esame l'imputato ha finto di rivestire unaqualità funzionale esclusivamente alla consumazione della truffa.

L'affermazione diresponsabilità per entrambi i reati si pone in violazione del principio del ne bis in idemsostanziale conducendo ad una duplicazione della sanzione.2.3.

Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuantigeneriche, in quanto la Corte ha criticato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen.operato dal primo giudice in relazione al più grave delitto estorsivo tra l'attenuante dellatenuità del fatto e le aggravanti accertate, ma non ha considerato gli elementi favorevoli chepotevano giustificarne la concessione, costituiti dalla giovane età dell'imputato, dalla suacondizione di incensurato e dal suo comportamento processuale sintomatico di unripensamento, come attestato dall'offerta di risarcimento di 600 € in favore delle vittime edalla redazione di una lettera di scuse.In particolare la Corte ha erroneamente svalutato l'offerta risarcitoria, sostenendoche non è stata accettata dalla persona offesa e che sarebbe inferiore al danno arrecato etardiva, in quanto intervenuta soltanto nel giudizio di appello.Questa valutazione è erronea poiché l 'of ferta r isarci tor ia ha valoreindipendentemente dall’accettazione, come previsto dall'art. 62 n. 6 cod. pen.; l'importo èsignificativo in relazione alle condizioni economiche dell'imputato e la tempistica seppuretardiva, manifesta resipiscenza.2.4.

Vizio di motivazione per l’omessa esplicitazione dei criteri utilizzati perdeterminare l'aumento di pena in relazione ai reati unificati per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.1.1.

Il primo motivo di ricorso non èconsentito poiché invoca una qualificazionegiuridica della condotta ascritta all’imputato, che presuppone una diversa ricostruzione inpunto di fatto della vicenda da cui è scaturito il processo, senza peraltro dedurretravisamentidella prova, ma formulando censure di merito che attengono all’interpretazionedel compendio probatorio.Di contro, va osservato che la Corte di appello hacondiviso la prospettazioneaccusatoriae confermato che dopo la consumazione dell’originaria truffa l’agente aveva datoluogo ad un autonomo tentativo diestorsione,in forza di argomentazioni che appaionologiche e congrue rispetto alle emergenze processuali, oltre che conformi ai principi formulatiin materia dalla giurisprudenza di legittimità.Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd.vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffaaggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno vieneprospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamentedall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determinaall'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsionequando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi èoffesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento volutodall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492 - 01)La Corte, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha osservato che la vicendain danno della teste XXXXXXXXXXsi è articolata in due fasi successive: in un primomomento è stato falsamente prospettato il pericolo per il nipote, che si configura comestrumento della truffa; in un secondo momento, invece, di fronte alle richieste di restituzionedel denaro versato da parte della persona offesa che si era resa conto di essere statatruffata, l’imputato ha prospettato minacce all’incolumità del nipote della persona offesa,qualora la stessa non avesse consegnato qualcosa,suscitando in quest’ultima vivapreoccupazione per il male che poteva derivare al nipote dallo stesso imputato, tanto dacostringerla a cedere i propri orecchini e la fede nuziale e accusare un malore.Peraltro va osservato che la censura sotto altro profilo è generica poiché non siconfronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale e propone una ricostruzione inpunto di fatto eccentrica rispetto a quella offerta dai giudici di merito.1.2.

Il secondo motivo è fondato.La Corte non offre adeguata risposta alla censura formulata con i motivi di appelloenon spiega le ragioni per cui nel caso di specie sussista il concorso formale tra il reato ditruffa e quello di sostituzione di persona, limitandosi a richiamare quella giurisprudenzasecondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello ditruffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fedepubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv.279647 - 01)Detta motivazione è carente poiché anche se in linea generale è possibile ilconcorso di reati la Corte di fronte alla specifica censura doveva rispondere facendoriferimento alla vicenda che ci occupa evidenziando perché nel caso in esame entrambe lefattispecie contestate concorrono; peraltro, la pronunzia richiamatanon si attaglia allavicenda in esame, in quanto è vero che la falsa qualifica di corriere attribuitasi dall’imputatointegra uno deiraggiri che concorre a consumare la frode e non assume rilevanza penaleautonoma.E’ stato infatti precisato che non integra il delitto di sostituzione di persona lacondotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollegaalcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa inconcorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere). (Sez. 2, n. 29636del 20/07/2020, Arizzi, Rv. 279855 – 01; Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 - dep. 2016,Caradonna, Rv. 266721)Come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza dilegittimità, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell'indurre talunoin errore,sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altriun falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, e ildelitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicatidalla legge (cfr. Cass., sez.

VI, 03/11/2010, n. 41686, rv. 248817; Cass., sez.

VI,08/01/2014, n. 4394, rv. 258281; Cass., sez.

V, 19/06/2008, n. 41142, rv. 241590; Cass.,sez.

V, 21/01/1999, n. 3645).

Ne deriva che non è condotta idonea ad integrare il reatosuddetto, l'essersi attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effettigiuridici.È vero che l'intervento dell'imputato è stato preceduto dalla telefonata di un correoche fingeva di essere il nipote della persona offesa, ma tale condotta, che certamenteintegra il reato di sostituzione di persona e avrebbe potuto essere addebitata anche alricorrente a titolo di concorso, non è stata contestata nei capi d’imputazione.1.3.

La terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che avrebberopotuto incidere sul giudizio di equivalenza ex articolo 69 cod. pen. non è consentita poichéimpinge nella sfera di discrezionalità dei giudici di merito, che al riguardo hanno resoadeguata ed esaustiva motivazione, evidenziando l'assenza di elementi positivi tali dagiustificare, oltre al riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto in ordine al piùgrave reato di estorsione, anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.In particolare la Corte ha correttamente sottolineato la gravità delle condotte ascritteal ricorrente e inserite in un articolato e preordinato meccanismo criminoso, avente caratterenon occasionale e mirato a colpire le vittime più fragili, che inducono a non concedere anchele attenuanti generiche, avendo l’imputato già usufruito dell’attenuante della lieve entità delfatto.Giova infine ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tracircostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltantonell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anchequalora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorchè il giudice,nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata. (Sez. 6, n. 6866 del25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 - 01) In dettapronunzia il giudizio di equivalenzatra le attenuanti generiche e la contestata recidiva è stato ritenuto implicitamente confermatodal giudice di secondo grado, nel dare atto della congruità della pena inflitta dal giudice diprime cure.1.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché è vero che il piùautorevole consesso di questa Corte ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) Ma nellamotivazione di questa pronunzia è stato precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto congrui gli aumenti stabiliti dalGup, che ha applicato la pena di due mesi di reclusione per ciascun episodio di truffaaggravatae di appena un mese per i reati di sostituzione di persona.

Stante l’entità moltocontenuta delle pena è certamente bastevole a soddisfare l’onere motivazionale nel rispettodei criteri dettati dalla giurisprudenza l’avere indicato i singoli aumenti previsti per ciascunreato.2.

Per le ragioni sin qui evidenziate si impone l'annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine ai due reati disostituzione di persona con conseguente eliminazione della pena inflitta per ciascuno di essi,che è stata determinata dal GUP in mese uno di reclusione e 100 € di multa, poi ridotta per ilrito.

La pena complessiva per i residui reati di estorsione e truffa va pertanto rideterminata inanni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1266 di multa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di sostituzione dipersona, perche' il fatto non sussiste ed elimina le relative pene pari a complessivi mesi 1 egg. 10 di reclusione ed euro 134,00,di multa, già ridotte per il rito.

Dichiara inammissibile nelresto il ricorso.Così è deciso, 19/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGIUSEPPE SASSONEche ha concluso chiedendoRicorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa il 19 aprile 2024dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che,all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di estorsioneaggravata dall'età della persona offesa ultrasessantacinquenne, di truffa aggravata dallecondizioni di minorata difesa e dall'età della persona offesa e di sostituzione di persona.Si addebita all'imputato di avere, in un primo momento, tentato di raggirare lepersone offese, facendo loro credere di essere un corriere delle poste, incaricato di ritiraredenaro nell'interesse del nipote, e di avere, successivamente, di fronte alle resistenze di unadelle vittime, formulato gravi minacce nei confronti del nipote, per costringerla a consegnare igioielli in suo possesso.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue.2.1. Violazione dell'art. 629 cod.pen. ed erronea qualificazione giuridica dellacondotta come estorsione e vizio di motivazione poiché la Corte, nel respingere la specificacensura formulata dalla difesa, ha affermato che la minaccia non costituisce un attoesecutivo del raggiro, ma un atto successivo, intervenuto quando l'imputato si è reso contoche la persona offesa aveva cambiato atteggiamento, avendo percepito che poteva trattarsidi una truffa.La Corte ha artificiosamente separato due momenti che nella realtà costituisconoun'unica sequenza fraudolenta, in quanto la presunta minaccia non è mai stata un attoautonomo, ma un’espressione generica riconducibile alla logica esecutiva della truffa. Nelcaso concreto la frase pronunziata dall'imputato – “..altrimenti succederà qualcosa di brutto asuo nipote” - non presenta i caratteri idonei a configurare una minaccia estorsiva, in quantol'imputato neppure conosceva personalmente il nipote della vittima, né disponeva di alcunainformazione che gli permettesse di individuare la persona fisica. La frase è rimasta unamera allusione verbale e generica e non vi è stata alcuna dimostrazione di capacità lesiva,sicché la condotta integra il reato di truffa aggravata. La circostanza che il marito dellavittima abbia chiesto l'intervento della Polizia contattando il 113, a dispetto di quantosostenuto dal collegio di appello, è indicativo dell'assenza di una coazione della volontàtipica dell'estorsione e dimostra che la vittima non si sentiva costretta nell'alternativaineluttabile tra consegnare il denaro o subire il male minacciato ma aveva percepito la naturatruffaldina della condotta.2.2. Violazione degli articoli 15 e 494 cod.pen. e inconfigurabilità del delitto disostituzione di persona che risulta assorbito nel reato di truffa, poiché nel caso concreto lacondotta di sostituzione di persona è meramente strumentale alla realizzazione della truffa e,in virtù del principio di specialità e del concorso apparente di norme, non risultaautonomamente punibile. Nel caso di specie l'assunzione della falsa qualità di corrierepostale del nipote costituisce un unico fatto riconducibile sia al delitto di sostituzione dipersona che alla truffa configurando un'ipotesi di concorso apparente di norme.La giurisprudenza ha affermato la possibilità del concorso formale dei reati di truffa esostituzione di persona, quando si utilizza un nome di fantasia al fine di rendere difficoltosala futura identificazione degli autori, ma nel caso in esame l'imputato ha finto di rivestire unaqualità funzionale esclusivamente alla consumazione della truffa. L'affermazione diresponsabilità per entrambi i reati si pone in violazione del principio del ne bis in idemsostanziale conducendo ad una duplicazione della sanzione.2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuantigeneriche, in quanto la Corte ha criticato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen.operato dal primo giudice in relazione al più grave delitto estorsivo tra l'attenuante dellatenuità del fatto e le aggravanti accertate, ma non ha considerato gli elementi favorevoli chepotevano giustificarne la concessione, costituiti dalla giovane età dell'imputato, dalla suacondizione di incensurato e dal suo comportamento processuale sintomatico di unripensamento, come attestato dall'offerta di risarcimento di 600 € in favore delle vittime edalla redazione di una lettera di scuse.In particolare la Corte ha erroneamente svalutato l'offerta risarcitoria, sostenendoche non è stata accettata dalla persona offesa e che sarebbe inferiore al danno arrecato etardiva, in quanto intervenuta soltanto nel giudizio di appello.Questa valutazione è erronea poiché l 'of ferta r isarci tor ia ha valoreindipendentemente dall’accettazione, come previsto dall'art. 62 n. 6 cod. pen.; l'importo èsignificativo in relazione alle condizioni economiche dell'imputato e la tempistica seppuretardiva, manifesta resipiscenza.2.4. Vizio di motivazione per l’omessa esplicitazione dei criteri utilizzati perdeterminare l'aumento di pena in relazione ai reati unificati per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.1.1. Il primo motivo di ricorso non èconsentito poiché invoca una qualificazionegiuridica della condotta ascritta all’imputato, che presuppone una diversa ricostruzione inpunto di fatto della vicenda da cui è scaturito il processo, senza peraltro dedurretravisamentidella prova, ma formulando censure di merito che attengono all’interpretazionedel compendio probatorio.Di contro, va osservato che la Corte di appello hacondiviso la prospettazioneaccusatoriae confermato che dopo la consumazione dell’originaria truffa l’agente aveva datoluogo ad un autonomo tentativo diestorsione,in forza di argomentazioni che appaionologiche e congrue rispetto alle emergenze processuali, oltre che conformi ai principi formulatiin materia dalla giurisprudenza di legittimità.Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd.vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffaaggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno vieneprospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamentedall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determinaall'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsionequando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi èoffesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento volutodall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492 - 01)La Corte, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha osservato che la vicendain danno della teste XXXXXXXXXXsi è articolata in due fasi successive: in un primomomento è stato falsamente prospettato il pericolo per il nipote, che si configura comestrumento della truffa; in un secondo momento, invece, di fronte alle richieste di restituzionedel denaro versato da parte della persona offesa che si era resa conto di essere statatruffata, l’imputato ha prospettato minacce all’incolumità del nipote della persona offesa,qualora la stessa non avesse consegnato qualcosa,suscitando in quest’ultima vivapreoccupazione per il male che poteva derivare al nipote dallo stesso imputato, tanto dacostringerla a cedere i propri orecchini e la fede nuziale e accusare un malore.Peraltro va osservato che la censura sotto altro profilo è generica poiché non siconfronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale e propone una ricostruzione inpunto di fatto eccentrica rispetto a quella offerta dai giudici di merito.1.2. Il secondo motivo è fondato.La Corte non offre adeguata risposta alla censura formulata con i motivi di appelloenon spiega le ragioni per cui nel caso di specie sussista il concorso formale tra il reato ditruffa e quello di sostituzione di persona, limitandosi a richiamare quella giurisprudenzasecondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello ditruffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fedepubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv.279647 - 01)Detta motivazione è carente poiché anche se in linea generale è possibile ilconcorso di reati la Corte di fronte alla specifica censura doveva rispondere facendoriferimento alla vicenda che ci occupa evidenziando perché nel caso in esame entrambe lefattispecie contestate concorrono; peraltro, la pronunzia richiamatanon si attaglia allavicenda in esame, in quanto è vero che la falsa qualifica di corriere attribuitasi dall’imputatointegra uno deiraggiri che concorre a consumare la frode e non assume rilevanza penaleautonoma.E’ stato infatti precisato che non integra il delitto di sostituzione di persona lacondotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollegaalcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa inconcorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere). (Sez. 2, n. 29636del 20/07/2020, Arizzi, Rv. 279855 – 01; Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 - dep. 2016,Caradonna, Rv. 266721)Come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza dilegittimità, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell'indurre talunoin errore,sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altriun falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, e ildelitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicatidalla legge (cfr. Cass., sez. VI, 03/11/2010, n. 41686, rv. 248817; Cass., sez. VI,08/01/2014, n. 4394, rv. 258281; Cass., sez. V, 19/06/2008, n. 41142, rv. 241590; Cass.,sez. V, 21/01/1999, n. 3645). Ne deriva che non è condotta idonea ad integrare il reatosuddetto, l'essersi attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effettigiuridici.È vero che l'intervento dell'imputato è stato preceduto dalla telefonata di un correoche fingeva di essere il nipote della persona offesa, ma tale condotta, che certamenteintegra il reato di sostituzione di persona e avrebbe potuto essere addebitata anche alricorrente a titolo di concorso, non è stata contestata nei capi d’imputazione.1.3. La terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che avrebberopotuto incidere sul giudizio di equivalenza ex articolo 69 cod. pen. non è consentita poichéimpinge nella sfera di discrezionalità dei giudici di merito, che al riguardo hanno resoadeguata ed esaustiva motivazione, evidenziando l'assenza di elementi positivi tali dagiustificare, oltre al riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto in ordine al piùgrave reato di estorsione, anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.In particolare la Corte ha correttamente sottolineato la gravità delle condotte ascritteal ricorrente e inserite in un articolato e preordinato meccanismo criminoso, avente caratterenon occasionale e mirato a colpire le vittime più fragili, che inducono a non concedere anchele attenuanti generiche, avendo l’imputato già usufruito dell’attenuante della lieve entità delfatto.Giova infine ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tracircostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltantonell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anchequalora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorchè il giudice,nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata. (Sez. 6, n. 6866 del25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 - 01) In dettapronunzia il giudizio di equivalenzatra le attenuanti generiche e la contestata recidiva è stato ritenuto implicitamente confermatodal giudice di secondo grado, nel dare atto della congruità della pena inflitta dal giudice diprime cure.1.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché è vero che il piùautorevole consesso di questa Corte ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) Ma nellamotivazione di questa pronunzia è stato precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto congrui gli aumenti stabiliti dalGup, che ha applicato la pena di due mesi di reclusione per ciascun episodio di truffaaggravatae di appena un mese per i reati di sostituzione di persona. Stante l’entità moltocontenuta delle pena è certamente bastevole a soddisfare l’onere motivazionale nel rispettodei criteri dettati dalla giurisprudenza l’avere indicato i singoli aumenti previsti per ciascunreato.2. Per le ragioni sin qui evidenziate si impone l'annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine ai due reati disostituzione di persona con conseguente eliminazione della pena inflitta per ciascuno di essi,che è stata determinata dal GUP in mese uno di reclusione e 100 € di multa, poi ridotta per ilrito. La pena complessiva per i residui reati di estorsione e truffa va pertanto rideterminata inanni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1266 di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di sostituzione dipersona, perche' il fatto non sussiste ed elimina le relative pene pari a complessivi mesi 1 egg. 10 di reclusione ed euro 134,00,di multa, già ridotte per il rito. Dichiara inammissibile nelresto il ricorso.Così è deciso, 19/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris