CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 08289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 34593-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in SALERNO, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2018; Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], a seguito di azione per denuncia di nuova opera, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante, per ottenere la rimozione della costruzione dagli stessi illegittimamente edificata sul confine, con condanna al risarcimento dei danni. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano la legittimità dell'opera, assentita in via amministrativa con rilascio della concessione edilizia, e proponevano domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni subiti a seguito della sospensione dei lavori. Chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva in giudizio eccependo la nullità della chiamata per genericità oltre che per inammissibilità e infondatezza. 3. Con sentenza n. 654/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la domanda svolta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento delle istanze attoree, ordinava ai convenuti di arretrare l'edificio edificato sul confine fino alla distanza di metri 10 dallo stesso. Condannava i convenuti al risarcimento dei danni a favore dell'attore. 4. Contro la detta sentenza proponevano appello i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Pagano, deducendo in particolare la legittimità della costruzione realizzata, posto che l'art 22 N . T . A . al P . R . G . del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dispone una deroga al principio generale di cui all'art. 15 d el P . R . G . e che quindi l'immobile di cui è causa risulta conforme alle disposizioni regolamentari Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- previste dal C omune e alla disciplina codicistica. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno subito. 5. Con sentenza n. 573/2018 la Corte di Appello di Salerno rigettava l'appello principale e quello incidentale, regolando le spese di lite. 6. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] e Pagano propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 7. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . in relazione agli artt. 869, 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché agli artt. 15 e 22 NTA al PRA Comune di [OSCURATO:PERSONA], censurando la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che nella fattispecie de quail riferimento normativo da applicare sarebbe l'articolo 873 c.c. in materia di distanza tra le costruzioni anziché l'articolo 877 c.c. inerente alle costruzioni sul confine. 2.-Il secondo motivo - “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.2043, 2056 e 2697 c.c.” –imputa alla sentenza di seconde cure di avere riconosciuto il danno in assenza di qualsivoglia dimostrazione di un pregiudizio al godimento del bene. 3.- [OSCURATO:PERSONA] , esaminati gli atti, ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 comma 1, n. 1 e n. 5 c.p.c., per cui decide di rimetterela causa alla pubblica udienza. P.Q.M. Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -4- La Corte, visto l’art. 375 comma 2° c.p.c., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’assegnazione alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Co