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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 32569/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2670/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1412 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. alla procedura ex art. 72 - bis d.P.R. n. 602 del 1973 intrapresa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − nel giudizio di merito successivo all ’ ordinanza resa nella fase endoesecutiva, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2911 del 6/8/2014, accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione (per prescrizione del diritto alla riscossione) e dichiarava, invece, inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta avverso talune cartelle di pagamento; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava con appello la sentenza, nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione; nella comparsa conclusionale del secondo grado, l’agente della riscossione domandava pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, in quanto l’art. 4 D.L. n. 119 del 2018 aveva comportato l’automatico annullamento delle cartelle di pagamento, di importo inferiore a Euro 1.000 e fondate su ruoli per sanzioni amministrative risalenti agli anni 2002-2003-2004; − c on la sentenza n. 1412 del 3/7/2019, la Corte d ’ appello di Palermo respingeva il gravame e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propo neva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità .

C [OSCURATO:PERSONA] : − il ricorso è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalla ricorrente; − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo –re- datta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenti- cata in data 22/7/2019 in Catania , mentre il ricorso – introduttivo del presente giudizio di legittimità – reca la data del 3 / 1 /20 20 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Palermo; inoltre, mancauno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza del Tri- bunale di Palermo, né il testo fa riferimento ad un’impugnazione di le- gittimità (come si evince dal riferimento alla «facoltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassazione); − con riguardo ad una fattispecie quasi identica, questa Corte ha cosìstatuito: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).» (così Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022); − l a riscontrata inammissibilità dell ’ impugnazione preclude a questa Corte il rilievo della non integrità ab origine del contraddittorio,per non essere stato chiamato a partecipare all’opposizione il terzo pignorato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01); − stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2670/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1412 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. alla procedura ex art. 72 - bis d.P.R. n. 602 del 1973 intrapresa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − nel giudizio di merito successivo all ’ ordinanza resa nella fase endoesecutiva, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2911 del 6/8/2014, accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione (per prescrizione del diritto alla riscossione) e dichiarava, invece, inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta avverso talune cartelle di pagamento; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava con appello la sentenza, nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione; nella comparsa conclusionale del secondo grado, l’agente della riscossione domandava pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, in quanto l’art. 4 D.L. n. 119 del 2018 aveva comportato l’automatico annullamento delle cartelle di pagamento, di importo inferiore a Euro 1.000 e fondate su ruoli per sanzioni amministrative risalenti agli anni 2002-2003-2004; − c on la sentenza n. 1412 del 3/7/2019, la Corte d ’ appello di Palermo respingeva il gravame e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propo neva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità . C [OSCURATO:PERSONA] : − il ricorso è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalla ricorrente; − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo –re- datta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenti- cata in data 22/7/2019 in Catania , mentre il ricorso – introduttivo del presente giudizio di legittimità – reca la data del 3 / 1 /20 20 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Palermo; inoltre, mancauno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza del Tri- bunale di Palermo, né il testo fa riferimento ad un’impugnazione di le- gittimità (come si evince dal riferimento alla «facoltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassazione); − con riguardo ad una fattispecie quasi identica, questa Corte ha cosìstatuito: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).» (così Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022); − l a riscontrata inammissibilità dell ’ impugnazione preclude a questa Corte il rilievo della non integrità ab origine del contraddittorio,per non essere stato chiamato a partecipare all’opposizione il terzo pignorato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01); − stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in
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