CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 33585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 1797 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in at t i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabrian. 3771/05/22 depositata in data 02/12/2022 , non notificata; Oggetto:rimborsoiva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -GUTTA’ DOMENICO ricorreva avverso il provvedimento di diniego del rimborsoimposta IVA anno 2002; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - la CTR accoglieva il gravame in quanto riteneva illegittimo l’operato dell’Amministrazionefinanziaria, la quale aveva ritenuto il contribuente decadutodal diritto al rimborso avendo trasmesso l’istanza su modello nonconforme e oltre i termini di cui all’art. 38 bis del d. P . R . nr. 633/72 (in sede di dichiarazione annuale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) nonché scaduti e i termini di decadenza; - precisava la CTR che la compilazione del quadro RX del modello di dichiarazioneè riconosciuta come manifestazione di volontà tendente ad ottenere il rimborso, il cui diritto, peraltro, è soggetto all’ordinario terminedi prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.; -nelle more del giudizio decedeva il contribuente, al quale subentrava previariassunzione l’odierna controricorrente quale sua erede; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato adue motivi di impugnazione ; -resiste GUTTA’ LOREDANA con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione efalsa applicazione dell’art. 21 del d. Lgs n. 546 del 1992 e degli artt. 30e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CGT di secondo grado ha accolto l’appello della parte contribuente sul rilievo che l’esposizione del credito IVA in dichiarazione,denegato dall’Amministrazione finanziaria per decadenza deltermine biennale di cui all’art. 21 del d. Lgs n. 546 del 1992, legittima Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 il contribuente, in assenza di contestazione dell’ufficio, a richiedere entroil termine di prescrizione decennale il rimborso del tributo ; -il motivo è infondato; -invero, questa Corte ha chiarito a più riprese (per tutte si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 25612 del 01/09/2023 ) che la domanda dirimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altrodebito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere ilrimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il terminedecennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza exart. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; - nel presente caso, sussiste invece detta indicazione nel quadro in argomento unitamente, come pure è pacifico, alla cessazione dell’attivitàdi impresa; -il secondo motivo verte su lla violazione e falsa applicazione dell’art. 19 edell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 oltre che dell’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CTR non ha adempiuto all’obbligo , del quale era gravata , di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento del credito, dovendo il contribuente, quale parte attiva della richiesta di rimborso, onde dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato; - orbene, è ben vero che secondo questa Corte (tre molte si vedano Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21656 del 01/08/2024; quindi Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26523 del 14/09/2023; e anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019) in tema di rimborso IVA, il richiedente,quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA , quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'Amministrazione per la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, conidonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, dacui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicatoin dichiarazione; -nondimeno, la questione è posta per la prima volta di fronte a questa Corte,e non risulta esser stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio; essarisulta quindi nuova e il motivo di ricorso che la veicola deve essere dichiaratoinammissibile; -conclusivamente, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al p