CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 26447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10038-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 61/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 4 giugno 2019, il Tribunale di Nuoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla BPR [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., quale mandataria della Sardaleasing S.p.a., e nella contumacia della resistente, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 12/136247 del 28 luglio 2011 e relativo all'immobile sito in Orosei (NU), in via [OSCURATO:PERSONA], località Foiai, per inadempimento della conduttrice, Lupinu S.r.l., ordinandole di rilasciare tempestivamente, in favore della Sardaleasing S.p.a., detto bene e condannandola alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale ordinanza Lupinu S.r.l. propose impugnazione, sostenendo l'inesistenza o la nullità di tale provvedimento e del processo di primo grado sul rilievo che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con la relata di notifica, erano stati depositati con modalità cartacea e non telematicamente e, quindi, in violazione dell'obbligo di deposito degli atti esclusivamente con modalità telematica, con conseguente inammissibilità, improcedibilità o comunque irricevibilità di tale deposito, senza possibilità di sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c., vizio, quello denunciato, rilevabile anche d'ufficio, ad avviso dell'appellante. La società appellata si costituì chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 61 del 2021, ha rigettato l'impugnazione, precisando che l'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2021, convertito nella legge n. 221 del 2012 c.p.c., riferendosi al deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali, esclusi, quindi, gli atti introduttivi del giudizio, richiamando giurisprudenza di legittimita secondo cui il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee, Ric. 2021 n. 10038 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- anziché per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale e rilevando che, nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la notificazione è stata tempestiva e regolarmente ricevuta dalla società appellata, tanto che nel giudizio di primo grado la Lupinu S.r.l. aveva depositato in data 25 settembre 2018, mediante un difensore appositamente incaricato e "nella sua qualità di parte convenuta", un'istanza per la visione della documentazione agli atti e nonostante ciò aveva poi deciso di non costituirsi in giudizio. Secondo la Corte di merito si era costituito regolarmente il rapporto processuale né l'appellata si era doluta di non aver potuto adeguatamente difendersi a causa dell'irregolarità riscontrata, tanto da non aver avanzato in secondo grado alcun motivo di censura in relazione al merito alla decisione appellata. Avverso la sentenza della Corte territoriale Lupinu S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, lamentando «Violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 1-bis [d]ell'art. 16-bis del decreto legge n. 179 del 18.10.2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente, premesso che la Corte di appello di Cagliari ha ritenuto che l'art. 16-bis già citato «implicitamente lasci spazio all'interpretazione secondo la quale l'obbligo di deposito telematico in via esclusiva riguarderebbe i soli atti endoprocedimentali, e non gli atti introduttivi», sostiene che nella sentenza impugnata in questa sede sia stato commesso l'errore di ritenere che «il mancato deposito telematico del "ricorso notificato" sia un atto introduttivo». Ric. 2021 n. 10038 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che l'unico atto introduttivo del procedimento de quo sia il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato dalla controparte in data 11 aprile 2018, diverso dall'atto di cui si lamenta la nullità, che sarebbe invece costituito dal ricorso notificato. Tale "ricorso notificato", infatti, sarebbe stato depositato successivamente, dopo la costituzione in giudizio. Da ciò discenderebbe, secondo la ricorrente, che tale atto non potesse considerarsi introduttivo e che il deposito dello stesso dovesse eseguirsi con modalità esclusivamente telematiche. La nullità che ne deriverebbe, poi, travolgerebbe tutto il processo. 1.1. Il motivo è infondato. Si osserva che, in base alla stessa prospettazione della ricorrente, trattasi di "nullità del deposito" (v. ricorso p. 17) e non di inesistenza dello stesso, sicché il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con la relata di notifica, avvenuto in prima udienza di comparizione (20 settembre 2018), ancorché effettuato irritualmente con modalità non telematica, ha comunque raggiunto lo scopo - con conseguente sanatoria di ogni irritualità - dell'inserimento di tali atti nel fascicolo d'ufficio e della possibilità per la controparte di visionare gli stessi, tanto che - come evidenziato dalla Corte territoriale - detta parte, mediante difensore appositamente incaricato e "nella sua qualità di parte convenuta", ha depositato in data 25 settembre 2018, un'istanza per la visione della documentazione agli atti, poi decidendo di non costituirsi in giudizio (v. sentenza impugnata p. 2-3), il che non è contestato dalla ricorrente, e pertanto deve ritenersi non vi sia stata nessuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, neppure peraltro prospettata dalla ricorrente in questa sede. 2. Il ricorso, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere rigettato. Ric. 2021 n. 10038 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- 3. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell