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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05103/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., ed in particolare rilevando che l'istante non aveva addotto sufficienti elementi a sostegno dell'invocato vincolo tra i due delitti di rapina e reati connessi, sicché non erano apprezzabili profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., di cui si ritengono esistenti tutti gli indici, trattandosi di reati della medesima specie, commessi in un breve lasso di tempo e tutti riconducibili al medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si•confronta.

1.1. Le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nel fattore cronologico - rapine distanziate di sei mesi - elemento assorbente nel senso di escludere la preventiva e contestuale deliberazione criminosa originaria in capo al ricorrente.

1.2. Le censure difensive si sono espresse in termini di pura rivalutazione, criticando l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione quanto alla ritenuta cesura cronologica tra i due reati ed alla diversa esplicazione delle condotte; in tal modo si è impropriamente sollecitata una revisione del merito che esula dalla compe- tenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congrua- mente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie.

Va piuttosto evidenziato che il ricorrente - con argomenti generici - non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i due reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario.

1.3. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale.

Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estempo- raneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., ed in particolare rilevando che l'istante non aveva addotto sufficienti elementi a sostegno dell'invocato vincolo tra i due delitti di rapina e reati connessi, sicché non erano apprezzabili profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., di cui si ritengono esistenti tutti gli indici, trattandosi di reati della medesima specie, commessi in un breve lasso di tempo e tutti riconducibili al medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si•confronta. 1.1. Le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nel fattore cronologico - rapine distanziate di sei mesi - elemento assorbente nel senso di escludere la preventiva e contestuale deliberazione criminosa originaria in capo al ricorrente. 1.2. Le censure difensive si sono espresse in termini di pura rivalutazione, criticando l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione quanto alla ritenuta cesura cronologica tra i due reati ed alla diversa esplicazione delle condotte; in tal modo si è impropriamente sollecitata una revisione del merito che esula dalla compe- tenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congrua- mente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. Va piuttosto evidenziato che il ricorrente - con argomenti generici - non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa tra i due reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. 1.3. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estempo- raneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 20
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