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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01011/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 26861/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 568 cod. poc. pen. e 37 d.lgs. 274/2000.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità del delitto di lesioni personali, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa ricostruzione storica dei fatti, il che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 26861/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 568 cod. poc. pen. e 37 d.lgs. 274/2000. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità del delitto di lesioni personali, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa ricostruzione storica dei fatti, il che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore
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