CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto apgravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. - Rilevato che il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti .generiche, deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente • apparato' :àrgomentativo sul punto, avendo la Corte di merito, ai .fini del dinieg6 del beneficio, posto in rilievo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici. • Rilevato che la doglianza espressa nel ricorso risulta destitu'ita di fondamento, essendo la decisione sorretta da puntuale motivazione, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità") Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inan -imissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la ci'eclaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema cl condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità ; l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il C