CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 986, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 15.7.2019, e pubblicata il 16.12.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Ires, Iva ed Irap, 2006 - Reddito societario - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti - Istanza di sospensione ex lege n. 197 del 2023. 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo verbale di costatazione notificato il 13.4.2011, l’Agenzia delle Entrate notificava il 17.10.2011 (ric. p. 2) alla società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, gli avvisi di accertamento n. TQY03T101588 (anno 2002), n. TQY03T102372 (anno 2004), n. TQY03T102417 (anno 2006), tutti attinenti a Ires, Irap ed Iva. Successivamente, in data 2.03.2012, venivano notificati alla società gli ulteriori avvisi di accertamento: n. TQY03T100200 (anno 2007), n. TQY03T100202 (anno 2008), e n. TQY03100205 (anno 2009), anch’essi relativi ad Ires, Irap edIva. 2. La società proponeva ricorso avverso gli atti impositivi, ed in particolare è oggetto di questo giudizio l’avviso di accertamento n. TQY03T102417 (Ires, Irap ed Iva, anno 2006) 3. La verifica effettuata dalla Guardia di finanza derivava da un’indagine penale, promossa dalla Procura della Repubblica di Forlì ed eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Rimini, nonché della [OSCURATO:PERSONA], società che emergeva avessero emesso fatture per operazioni commerciali (parzialmente) inesistenti. In sostanza la [OSCURATO:SOCIETA] e la Procom emettevano fatture per la prestazione di servizi di pubblicità molto aumentate nell’importo (tra il 75 e l’80%) rispetto al reale valore della transazione. Le società emettevano poi fatture passive fittizie utilizzando il timbro della società croata Ekonal D.O.O, all’oscuro della vicenda. Alle imprese clienti era quindi restituita parte dell’investimento. Il meccanismo operativo veniva descritto nel dettaglio ai verificatori proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Tra le società coinvolte nel sistema fraudolento rientrava anche la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. L’avviso di accertamento era impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, adducendo una serie di censure procedimentali e di merito. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al pagamento delle spese di giudizio. 5. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche. In particolare, la società sosteneva l’effettività delle operazioni ritenute inesistenti dalla Guardia di finanza, nonché la sussistenza dei pagamenti effettuati tramite bonifici (e non tramite assegno come invece sostenuto dalla Guardia di Finanza). Adduceva ancora, tra l’altro, la mancata valutazione economica della prestazione pubblicitaria effettivamente resa. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello e condannava la società ricorrente alla rifusione delle spesedi giustizia. 6. Avverso la decisione adottata dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. 7. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). Successivamente la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., perché sono stati definiti dalla CTR, con esito favorevole alla società, processi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto, e le decisioni sono ormai passate in giudicato. 2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la ricorrente censura la violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 39 del dPR n. 600 del 1973 e 54 del dPR n. 633 del 1972, per avere la Ctr errato in materia di ripartizione dell’onere della prova tra le parti. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia. In particolare, secondo la [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbero stati valorizzati solo gli elementi indiziari favorevoli alla tesi erariale, “sia per non essere stati esaminati (non uno, bensì plurimi) elementi decisivi per il giudizio sulla controversia, elementi pacificamente oggetto del giudizio, sia per la manifesta illogicità e contraddittorietà della statuizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur disponendo di elementi favorevoli, li ha poi completamente trascurati e statuito a favore dell’[OSCURATO:PERSONA]” (ric. pp. 20-21). 4. Con il suo quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la impugnata pronuncia della CTR per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione meramente apparente. 5. Con il quinto motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 471 del 1997, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni applicate dall’Amministrazione finanziaria. 6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], e dichiara so