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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1945

Cassazione n. 09589/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1945 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra l'altro, del tentato omicidio della moglie 3anny [OSCURATO:PERSONA], colpita nel sonno, alla testa, con una mazzetta da muratore, bloccata al collo con il braccio e nuovamente colpita alla testa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in quanto il giudice di appello avrebbe risolto il dolo nella rnera idoneità della condotta, senza adeguatamente ricercare i reali elementi che avrebbero potuto eventualmente rivelarlo (minacce antecedenti, rapporti con la vittima, causale) e trascurando quelli che viceversa permettevano di escluderlo (vis lesiva volutamente contenuta).

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso appare generico e assertivo, a fronte di sentenza che ricava la volontà omicida da corretti elementi, quali l'offensività del mezzo, la distanza ravvicinata tra vittima ed aggressore, la parte corporea attinta, l'intensità e reiterazione dei colpi; elementi ineccepibilmente valutati come rivelatori del fine letale perseguito.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc1 Centofanti _ [OSCURATO:PERSONA] \---,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1945 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, tra l'altro, del tentato omicidio della moglie 3anny [OSCURATO:PERSONA], colpita nel sonno, alla testa, con una mazzetta da muratore, bloccata al collo con il braccio e nuovamente colpita alla testa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in quanto il giudice di appello avrebbe risolto il dolo nella rnera idoneità della condotta, senza adeguatamente ricercare i reali elementi che avrebbero potuto eventualmente rivelarlo (minacce antecedenti, rapporti con la vittima, causale) e trascurando quelli che viceversa permettevano di escluderlo (vis lesiva volutamente contenuta). 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso appare generico e assertivo, a fronte di sentenza che ricava la volontà omicida da corretti elementi, quali l'offensività del mezzo, la distanza ravvicinata tra vittima ed aggressore, la parte corporea attinta, l'intensità e reiterazione dei colpi; elementi ineccepibilmente valutati come rivelatori del fine letale perseguito. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc1 Centofanti _ [OSCURATO:PERSONA] \---,
Sentenza Cassazione n. 09589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris