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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 38014/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo.

2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta: 1) violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 2, 3, 24, 25, 27, e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, in relazione al riconoscimento dei presupposti a supporto della decisione di proroga; 2) mancanza di motivazione al riguardo; 3) assenza di motivazione anche sui temi di cui alla documentazione prodotta; 4) violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e dei principi relativi all'intangibilità del giudicato avuto riguardo ai fatti di cui alle sentenze allegate.

Rileva che sono stati trascurati i principi in materia di applicazione dell'istituto di cui trattasi affermati dalla Corte costituzionale, avuto riguardo in particolare alla verifica degli attuali contatti con la criminalità organizzata, poiché ci si è limitati a richiamare precedenti e informative su fatti remoti, omettendo di esaminare le incongruenze precisamente allegate e documentate dalla difesa.

In particolare, non sono state considerate le deduzioni circa l'inizio della detenzione dal 1994, la sottoposizione al regime speciale dal 1997, la risalenza dei fatti di cui alle condanne, il comportamento tenuto in tutti gli anni successivi trascorsi in carcere, la dissociazione a far data già dal 2012, il ruolo marginale a suo tempo rivestito da Giacalone nella compagine associativa mafiosa, le dichiarazioni dei collaboratori da cui si desumeva la frattura dei rapporti fra lui e il sodalizio e l'assenza conseguentemente di supporti economici in suo favore.

Il Tribunale, limitandosi ad asserire che la cosca di riferimento non si era dissolta e a citare persone e fatti estranei a Giacalone, non ha potuto indicare concreti elementi circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

La difesa a sostegno di quanto dedotto aveva prodotto sentenze in precedenza non valutate, ma anch'esse, cosi come le informaz'oni sul comportamento tenuto in carcere, sono rimaste completamente ignorate.

Il provvedimento non si è, dunque, attenuto ai criteri di verifica demandati in materia al Tribunale di sorveglianza secondo gli insegnamenti di legittimità.

Né si è considerata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla possibilità di prorogare il regime detentivo speciale in assenza di qualsiasi nuovo elemento in ordine alla possibile permanenza dei presupposti, cioè in forza di quegli stessi automatismi e presunzioni di pericolosità che le recenti pronunzie della Corte costituzionali, in materia di benefici penitenziari hanno ritenuto inammissibili - conformemente ai decisioni della Corte Edu - laddove legati al solo dato della mancanza di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza ha dato conto della verifica demandata in materia al controllo giurisdizionale, in conformità al principio secondo cui, ai fini della proroga del regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma itata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolosità già in origine poste a fondamento di detto regime (fra le altre in tal senso Sez. 1, n. 2660de1 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Invero, la motivazione del provvedimento ha fornito una chiara rappresentazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra.

Ha anzitutto appropriatamente evidenziato l'incondizionata disponibilità operativa, quale killer stabilmente a servizio dei capi, dimostrata da Giacalone nell'ambito delle attività criminali dell'articolazione di [OSCURATO:PERSONA] costituita dal mandamento di Brancaccio.

Ha rammentato i gravi fatti di sangue di massimo allarme sociale che avevano manifestato nel tempo detta posizione e un'incontenibile pericolosità criminale.

In tale contesto ha poi mostrato di apprezzare, ai fini della capacità attuale del mantenimento degli stessi rapporti mafiosi già riscontrati, la stabilità e le ramificazioni nel territorio del tipo sodalizio considerato, come confermato anche al momento dall'esito di recenti indagini in ordine allo stesso.

Le censure mosse non dimostrano la violazione dei principi in materia che citano, ma seguono percorsi prettamente rivalutativi, facendo riferimento a elementi in sé non decisivi, come quelli relativi al mero decorso del tempo, al comportamento carcerario esente da rilievi, alla mancanza del coinvolgimento di Giacalone in altri procedimenti in costanza delle restrizioni e alla non menzione dello stesso e di suoi familiari in certi colloqui sottoposti ad intercettazione, a fronte di un contesto associativo risultato ancora operativo che, per le peculiari caratteristiche rimaste immutate negli anni, continua a considerare, ai fini del mantenimento delle stesse prerogative mafiose cui rapportarsi, la qualifica operativamente rivestita a suo tempo dall'affiliato e in seguito mai disnnessa, senza che possano rilevare mere asserzioni rimaste in alcun modo controllabili.

Dai suddetti articolati ragionamenti, senza alcun automatismo applicativo, è derivata dunque la precisa verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga.

Né per altro verso la motivazione può ritenersi mancante, sì da realizzarsi la violazione di legge che è censurabile in questa sede nella materia di cui trattasi, in ragione dell'omessa risposta ai rilievi che vengono reiterati nel ricorso (pag. 9), richiamando in particolare alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte di assise di Palermo n. 1 del 1999, in cui appaiono menzionati, ma neppure risultano accreditati alcuni contenuti delle dichiarazioni di un collaboratore che avrebbero dovuto e dovrebbero ancora far ritenere, secondo il percorso sostenuto dalla difesa, un'insanabile frattura fra Giacalone e i Graviano (capi storici della cosca di Brancaccio) già prima dell'inizio della detenzione del primo.

Il rilievo, invero, così come ancora rappresentato nel ricorso, si riduce a citare certe affermazioni solo oggetto di descrizione in una sentenza, che in sé non presentavano l'attitudine a dimostrare evidenze in grado di destrutturare l'intero impianto motivazionale del provvedimento in questa sede impugnato.

Infine, con riguardo alle risposte in punto di manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità poste, non possono rilevare le recenti pronunzie della Corte costituzionale e della Corte Edu nella diversa materia dell'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per certi reati di criminalità di tipo mafioso, poiché l'art. 41-bis Ord. pen., comportante invece regole restrittive in relazione all'esecuzione della pena, non prevede presunzioni assolute di pericolosità, ma, come ripetutamente rilevato dalla stessa Corte costituzionale, richiede la verifica di certi presupposti attuali assicurando un adeguato controllo giurisdizionale.

3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta: 1) violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 2, 3, 24, 25, 27, e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, in relazione al riconoscimento dei presupposti a supporto della decisione di proroga; 2) mancanza di motivazione al riguardo; 3) assenza di motivazione anche sui temi di cui alla documentazione prodotta; 4) violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e dei principi relativi all'intangibilità del giudicato avuto riguardo ai fatti di cui alle sentenze allegate. Rileva che sono stati trascurati i principi in materia di applicazione dell'istituto di cui trattasi affermati dalla Corte costituzionale, avuto riguardo in particolare alla verifica degli attuali contatti con la criminalità organizzata, poiché ci si è limitati a richiamare precedenti e informative su fatti remoti, omettendo di esaminare le incongruenze precisamente allegate e documentate dalla difesa. In particolare, non sono state considerate le deduzioni circa l'inizio della detenzione dal 1994, la sottoposizione al regime speciale dal 1997, la risalenza dei fatti di cui alle condanne, il comportamento tenuto in tutti gli anni successivi trascorsi in carcere, la dissociazione a far data già dal 2012, il ruolo marginale a suo tempo rivestito da Giacalone nella compagine associativa mafiosa, le dichiarazioni dei collaboratori da cui si desumeva la frattura dei rapporti fra lui e il sodalizio e l'assenza conseguentemente di supporti economici in suo favore. Il Tribunale, limitandosi ad asserire che la cosca di riferimento non si era dissolta e a citare persone e fatti estranei a Giacalone, non ha potuto indicare concreti elementi circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. La difesa a sostegno di quanto dedotto aveva prodotto sentenze in precedenza non valutate, ma anch'esse, cosi come le informaz'oni sul comportamento tenuto in carcere, sono rimaste completamente ignorate. Il provvedimento non si è, dunque, attenuto ai criteri di verifica demandati in materia al Tribunale di sorveglianza secondo gli insegnamenti di legittimità. Né si è considerata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla possibilità di prorogare il regime detentivo speciale in assenza di qualsiasi nuovo elemento in ordine alla possibile permanenza dei presupposti, cioè in forza di quegli stessi automatismi e presunzioni di pericolosità che le recenti pronunzie della Corte costituzionali, in materia di benefici penitenziari hanno ritenuto inammissibili - conformemente ai decisioni della Corte Edu - laddove legati al solo dato della mancanza di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza ha dato conto della verifica demandata in materia al controllo giurisdizionale, in conformità al principio secondo cui, ai fini della proroga del regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma itata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolosità già in origine poste a fondamento di detto regime (fra le altre in tal senso Sez. 1, n. 2660de1 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Invero, la motivazione del provvedimento ha fornito una chiara rappresentazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra. Ha anzitutto appropriatamente evidenziato l'incondizionata disponibilità operativa, quale killer stabilmente a servizio dei capi, dimostrata da Giacalone nell'ambito delle attività criminali dell'articolazione di [OSCURATO:PERSONA] costituita dal mandamento di Brancaccio. Ha rammentato i gravi fatti di sangue di massimo allarme sociale che avevano manifestato nel tempo detta posizione e un'incontenibile pericolosità criminale. In tale contesto ha poi mostrato di apprezzare, ai fini della capacità attuale del mantenimento degli stessi rapporti mafiosi già riscontrati, la stabilità e le ramificazioni nel territorio del tipo sodalizio considerato, come confermato anche al momento dall'esito di recenti indagini in ordine allo stesso. Le censure mosse non dimostrano la violazione dei principi in materia che citano, ma seguono percorsi prettamente rivalutativi, facendo riferimento a elementi in sé non decisivi, come quelli relativi al mero decorso del tempo, al comportamento carcerario esente da rilievi, alla mancanza del coinvolgimento di Giacalone in altri procedimenti in costanza delle restrizioni e alla non menzione dello stesso e di suoi familiari in certi colloqui sottoposti ad intercettazione, a fronte di un contesto associativo risultato ancora operativo che, per le peculiari caratteristiche rimaste immutate negli anni, continua a considerare, ai fini del mantenimento delle stesse prerogative mafiose cui rapportarsi, la qualifica operativamente rivestita a suo tempo dall'affiliato e in seguito mai disnnessa, senza che possano rilevare mere asserzioni rimaste in alcun modo controllabili. Dai suddetti articolati ragionamenti, senza alcun automatismo applicativo, è derivata dunque la precisa verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. Né per altro verso la motivazione può ritenersi mancante, sì da realizzarsi la violazione di legge che è censurabile in questa sede nella materia di cui trattasi, in ragione dell'omessa risposta ai rilievi che vengono reiterati nel ricorso (pag. 9), richiamando in particolare alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte di assise di Palermo n. 1 del 1999, in cui appaiono menzionati, ma neppure risultano accreditati alcuni contenuti delle dichiarazioni di un collaboratore che avrebbero dovuto e dovrebbero ancora far ritenere, secondo il percorso sostenuto dalla difesa, un'insanabile frattura fra Giacalone e i Graviano (capi storici della cosca di Brancaccio) già prima dell'inizio della detenzione del primo. Il rilievo, invero, così come ancora rappresentato nel ricorso, si riduce a citare certe affermazioni solo oggetto di descrizione in una sentenza, che in sé non presentavano l'attitudine a dimostrare evidenze in grado di destrutturare l'intero impianto motivazionale del provvedimento in questa sede impugnato. Infine, con riguardo alle risposte in punto di manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità poste, non possono rilevare le recenti pronunzie della Corte costituzionale e della Corte Edu nella diversa materia dell'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per certi reati di criminalità di tipo mafioso, poiché l'art. 41-bis Ord. pen., comportante invece regole restrittive in relazione all'esecuzione della pena, non prevede presunzioni assolute di pericolosità, ma, come ripetutamente rilevato dalla stessa Corte costituzionale, richiede la verifica di certi presupposti attuali assicurando un adeguato controllo giurisdizionale. 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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