CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione delle norme penali sostanziali e processuali ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il procedimento di secondo grado nei confronti dell'odierno ricorrente si è svolto secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis cod. proc. pen. del d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, risultando, dunque, come correttamente indicato dalla Corte territoriale tempestivamente depositate le conclusioni del Procuratore generale, ai sensi di quanto disposto dalla suddetta norma al comma 2 della suddetta disposizione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sollecitando una nuova rilettura della piattaforma probatoria impossibile nel giudizio di legittimità, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con ampia motivazione, scevra di vizi logico- giuridici (cfr. pp. 5-9 ove, con valutazione conforme al Tribunale, coerentemente al compendio istruttorio, si individua il prevenuto quale autore dei delitti lui attribuiti, disattendendo le deduzioni difensive); che, peraltro, nel caso di "doppia conforme", il travisamento della prova potrebbe essere dedotto solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore—della Cassa delle ammende. r Così deciso, il 4 febbraio