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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22924/2026

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empore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.1665/2024 depositata il 11/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] lavoro srl (di seguito più brevemente anchesolo la Società) contro la sentenza di primo grado che, a sua volta, avevarigettato il ricorso della Società avverso l’invito di pagamento per Euro4.000,00, notificatole dal TAR del Lazio, a titolo di contributivo unificatoper la proposizione di motivi aggiunti al ricorso TAR iscritto al n.6408/21che la contribuente aveva proposto avverso l’esclusione da una proceduraNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026di concorsuale di affidamento di lavori pubblici.2.

In particolare, la CGT di 2° grado nel ritenere non dovuto il pretesocontributo unificato, osservava che i motivi aggiunti, formulati perl’impugnazione della successiva formale aggiudicazione in favore delsecondo classificato, non avessero, in realtà, modificato il petitum e lacausa petendi dell’originario ricorso, tenuto conto che sin da tale attointroduttivo la Società, lamentando l’illegittimità della propria esclusione,aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, rimanendo cosìnell’ambito del medesimo oggetto del processo, come inizialmentedefinito.3.

Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione il TAR del Lazioaffidandosi ad un unico motivo.4.

Resiste la Società che ha depositato controricorso.5.

E’ stata depositata Proposta di [OSCURATO:PERSONA] (PDA), con cuisi è rilevata la manifesta infondatezza del ricorso valorizzando l’art. 13,comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e i principi affermati dalla CGUE nellasentenza 6 ottobre 2015, C-61/14, secondo cui il contributo aggiuntivo èdovuto solo quando i motivi aggiunti comportino un effettivo econsiderevole ampliamento dell’oggetto della controversia.

In particolare,nella proposta si sostiene che il giudice regionale ha accertato che lasocietà aveva già chiesto, con il ricorso introduttivo, anche l’annullamentodell’aggiudicazione, poi formalmente precisata con i motivi aggiunti, senzaintrodurre nuove domande né modificare petitum e causa petendi.

Sulpunto la proposta richiama l’orientamento consolidato della Corte, secondocui rileva la connessione forte tra gli atti impugnati e l’assenza diampliamento del thema decidendum.

Sulla base della considerazione chel’aggiudicazione definitiva sia strettamente consequenziale all’esclusionedalla gara e che, quindi, il ricorso aggiuntivo non integri autonomopresupposto impositivo, la proposta conclude per la correttezza delladecisione impugnata e, insieme, per l’inammissibilità della censura nellaNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026parte in cui mira a sollecitare una diversa qualificazione delle domandeprocessuali, valutazione riservata al giudice di merito.6.

La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, sulla base di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2.

Ciò premesso, con l’unico motivo proposto il TAR Lazio deduce“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 co. 6 bis e 6 bis. 1 del d.P.R.n.115/2002 - violazione dei principi generali in tema di struttura delprocesso amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motiviaggiunti in relazione alla debenza del contributo unificato, in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di appello haritenuto che, con il ricorso per motivi aggiunti, la contribuente non abbiaampliato il thema decidendi e che, dunque, la proposizione del medesimonon debba essere assoggettato al pagamento dell’ulteriore contributounificato.2.1.

Il motivo non ha pregio.2.2.

Come già ben osservato il Consigliere delegato nella proposta didefinizione accelerata l’art. 13 co. 6 bis d.P.R. n. 115/02 individua ilpresupposto del versamento del CU nella proposizione del ricorsoprincipale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che introducano“domande nuove”, con previsione che è già stata fatta oggetto di esamepregiudiziale dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 6 ottobre2015 in causa C-61/14, secondo cui: “(…) L’articolo 1 della direttiva89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né allariscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato cheNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesimaaggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligatoa versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiuntirelativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di unprocedimento giurisdizionale in corso.

Tuttavia, nell’ipotesi dicontestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionaleesaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motividedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento.

Il giudicenazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti onon costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto dellacontroversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministratodall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.2.3.

Sulla scorta del pronunciamento del [OSCURATO:PERSONA] si èconsolidato l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende darecontinuità, nel senso che “In tema di contributo unificato sul ricorsoamministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzionetra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale edincidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande giàproposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenticonnessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza delpresupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenzadell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorreaccertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevoleampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorsoaggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogoa una connessione cd. forte di cause”. (Cass. nn. 9272/2025;27168/2024; 29/01/2024, 2640/2024, 25729/2022).2.4.

Ciò posto in diritto, la CGT di 2° grado ha fatto buon governo disiffatti principi, avendo correttamente escluso la debenza del contributoNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026unificato considerato che la ricorrente ha sì esteso l’oggetto all’esame delgiudice al provvedimento di aggiudicazione formalmente precisato nei suoiestremi, ma sempre rimanendo nell’ambito del medesimo oggetto delprocesso, come inizialmente definito.

Deve infatti rilevarsi, in ossequio aiprincipi di diritto sopra esposti, che tra le ragioni addotte nel ricorso equelle proposte in sede di motivi aggiunti, sussiste coincidenza e unvincolo di pregiudizialità-dipendenza, per cui il provvedimento diaggiudicazione definitiva ad altra ditta presenta un legame di stretta enecessaria consequenzialità rispetto al provvedimento di esclusione dellasocietà ricorrente dalla gara, costituendo entrambi, segmenti delmedesimo procedimento amministrativo.2.5.

Oltre che infondato, il motivo si appalesa anche inammissibileconsiderato che l'attività interpretativa della domanda giudiziale con irelativi motivi aggiunti operata dal giudice del merito non è sindacabile insede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ma unicamentesotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigenteart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025;Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018).3.

In definitiva, il ricorso va rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.5.

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez.

Un.,Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abusodel processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente,poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente.5.1.

Va quindi liquidato a carico di parte soccombente ex art. 96 terzocomma c.p.c. l’ulteriore l'importo di Euro 3.000,00 in favore dellacontroricorrente nonché, ex art. 96 quarto comma c.p.c., l’ulterioreimporto di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.6.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro3.000,00 a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00 per esborsi, alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti;condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di Euro 3.000,00 ex art. 96 terzo comma 3 c.p.c.;condanna, infine, la parte ricorrente al versamento, in favore della cassadelle ammende, di Euro 2.500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.1665/2024 depositata il 11/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] lavoro srl (di seguito più brevemente anchesolo la Società) contro la sentenza di primo grado che, a sua volta, avevarigettato il ricorso della Società avverso l’invito di pagamento per Euro4.000,00, notificatole dal TAR del Lazio, a titolo di contributivo unificatoper la proposizione di motivi aggiunti al ricorso TAR iscritto al n.6408/21che la contribuente aveva proposto avverso l’esclusione da una proceduraNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026di concorsuale di affidamento di lavori pubblici.2. In particolare, la CGT di 2° grado nel ritenere non dovuto il pretesocontributo unificato, osservava che i motivi aggiunti, formulati perl’impugnazione della successiva formale aggiudicazione in favore delsecondo classificato, non avessero, in realtà, modificato il petitum e lacausa petendi dell’originario ricorso, tenuto conto che sin da tale attointroduttivo la Società, lamentando l’illegittimità della propria esclusione,aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, rimanendo cosìnell’ambito del medesimo oggetto del processo, come inizialmentedefinito.3. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione il TAR del Lazioaffidandosi ad un unico motivo.4. Resiste la Società che ha depositato controricorso.5. E’ stata depositata Proposta di [OSCURATO:PERSONA] (PDA), con cuisi è rilevata la manifesta infondatezza del ricorso valorizzando l’art. 13,comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e i principi affermati dalla CGUE nellasentenza 6 ottobre 2015, C-61/14, secondo cui il contributo aggiuntivo èdovuto solo quando i motivi aggiunti comportino un effettivo econsiderevole ampliamento dell’oggetto della controversia. In particolare,nella proposta si sostiene che il giudice regionale ha accertato che lasocietà aveva già chiesto, con il ricorso introduttivo, anche l’annullamentodell’aggiudicazione, poi formalmente precisata con i motivi aggiunti, senzaintrodurre nuove domande né modificare petitum e causa petendi. Sulpunto la proposta richiama l’orientamento consolidato della Corte, secondocui rileva la connessione forte tra gli atti impugnati e l’assenza diampliamento del thema decidendum. Sulla base della considerazione chel’aggiudicazione definitiva sia strettamente consequenziale all’esclusionedalla gara e che, quindi, il ricorso aggiuntivo non integri autonomopresupposto impositivo, la proposta conclude per la correttezza delladecisione impugnata e, insieme, per l’inammissibilità della censura nellaNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026parte in cui mira a sollecitare una diversa qualificazione delle domandeprocessuali, valutazione riservata al giudice di merito.6. La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla base di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Ciò premesso, con l’unico motivo proposto il TAR Lazio deduce“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 co. 6 bis e 6 bis. 1 del d.P.R.n.115/2002 - violazione dei principi generali in tema di struttura delprocesso amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motiviaggiunti in relazione alla debenza del contributo unificato, in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di appello haritenuto che, con il ricorso per motivi aggiunti, la contribuente non abbiaampliato il thema decidendi e che, dunque, la proposizione del medesimonon debba essere assoggettato al pagamento dell’ulteriore contributounificato.2.1. Il motivo non ha pregio.2.2. Come già ben osservato il Consigliere delegato nella proposta didefinizione accelerata l’art. 13 co. 6 bis d.P.R. n. 115/02 individua ilpresupposto del versamento del CU nella proposizione del ricorsoprincipale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che introducano“domande nuove”, con previsione che è già stata fatta oggetto di esamepregiudiziale dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 6 ottobre2015 in causa C-61/14, secondo cui: “(…) L’articolo 1 della direttiva89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né allariscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato cheNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesimaaggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligatoa versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiuntirelativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di unprocedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi dicontestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionaleesaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motividedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudicenazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti onon costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto dellacontroversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministratodall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.2.3. Sulla scorta del pronunciamento del [OSCURATO:PERSONA] si èconsolidato l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende darecontinuità, nel senso che “In tema di contributo unificato sul ricorsoamministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzionetra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale edincidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande giàproposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenticonnessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza delpresupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenzadell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorreaccertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevoleampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorsoaggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogoa una connessione cd. forte di cause”. (Cass. nn. 9272/2025;27168/2024; 29/01/2024, 2640/2024, 25729/2022).2.4. Ciò posto in diritto, la CGT di 2° grado ha fatto buon governo disiffatti principi, avendo correttamente escluso la debenza del contributoNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026unificato considerato che la ricorrente ha sì esteso l’oggetto all’esame delgiudice al provvedimento di aggiudicazione formalmente precisato nei suoiestremi, ma sempre rimanendo nell’ambito del medesimo oggetto delprocesso, come inizialmente definito. Deve infatti rilevarsi, in ossequio aiprincipi di diritto sopra esposti, che tra le ragioni addotte nel ricorso equelle proposte in sede di motivi aggiunti, sussiste coincidenza e unvincolo di pregiudizialità-dipendenza, per cui il provvedimento diaggiudicazione definitiva ad altra ditta presenta un legame di stretta enecessaria consequenzialità rispetto al provvedimento di esclusione dellasocietà ricorrente dalla gara, costituendo entrambi, segmenti delmedesimo procedimento amministrativo.2.5. Oltre che infondato, il motivo si appalesa anche inammissibileconsiderato che l'attività interpretativa della domanda giudiziale con irelativi motivi aggiunti operata dal giudice del merito non è sindacabile insede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ma unicamentesotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigenteart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025;Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018).3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.5. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un.,Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili oNumero registro generale 16531/2024Numero sezionale 5151/2026Numero di raccolta generale 22924/2026Data pubblicazione 08/07/2026manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abusodel processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente,poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente.5.1. Va quindi liquidato a carico di parte soccombente ex art. 96 terzocomma c.p.c. l’ulteriore l'importo di Euro 3.000,00 in favore dellacontroricorrente nonché, ex art. 96 quarto comma c.p.c., l’ulterioreimporto di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.6. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro3.000,00 a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00 per esborsi, alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti;condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di Euro 3.000,00 ex art. 96 terzo comma 3 c.p.c.;condanna, infine, la parte ricorrente al versamento, in favore della cassadelle ammende, di Euro 2.500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO