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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 37172/2025

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NICA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28/02/2025 il Tribunale di Roma, sull’accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter d. lgs. 74/2000, disponendo altresì la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 1.116.694,00.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione della sentenza.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761).

Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NICA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/02/2025 il Tribunale di Roma, sull’accordo delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter d. lgs. 74/2000, disponendo altresì la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 1.116.694,00. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione della sentenza. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen