Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35880/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 gennaio 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Padova che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai reati di qui agli artt. 416, 624 e 648 cod.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 178 e 444 cod. proc. pen.

Rappresenta che: l'imputato e il pubblico ministero avevano concordato l'applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con sostituzione, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere l'istanza di patteggiamento, non aveva sostituito la reclusione con la detenzione domiciliare, né aveva in alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudice per l'udienza preliminare avrebbe potuto solo accogliere o rigettare l'istanza di patteggiamento, ma non avrebbe potuto modificare i termini dell'accordo raggiunto tra le parti.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata, invero, emerge che: l'istanza di patteggiamento prevedeva la sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice, nell'applicare la pena, ometteva di sostituire la reclusione e con la detenzione domiciliare, come richiesto e concordato dalle parti.

Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, «in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2, Sentenza n. 31488 del fr 12/07/2023, Rv. 284961; cfr. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, Rv. 253587).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso: in quella sede il Giudice valuterà se accogliere la richiesta ovvero respingerla, laddove ravvisasse ragioni - di natura oggettiva o soggettiva - ostative alla sostituzione della pena detentiva.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 23 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 gennaio 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Padova che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai reati di qui agli artt. 416, 624 e 648 cod. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 178 e 444 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'imputato e il pubblico ministero avevano concordato l'applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con sostituzione, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere l'istanza di patteggiamento, non aveva sostituito la reclusione con la detenzione domiciliare, né aveva in alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva. Tanto premesso, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudice per l'udienza preliminare avrebbe potuto solo accogliere o rigettare l'istanza di patteggiamento, ma non avrebbe potuto modificare i termini dell'accordo raggiunto tra le parti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata, invero, emerge che: l'istanza di patteggiamento prevedeva la sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare; il Giudice, nell'applicare la pena, ometteva di sostituire la reclusione e con la detenzione domiciliare, come richiesto e concordato dalle parti. Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, «in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2, Sentenza n. 31488 del fr 12/07/2023, Rv. 284961; cfr. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, Rv. 253587). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso: in quella sede il Giudice valuterà se accogliere la richiesta ovvero respingerla, laddove ravvisasse ragioni - di natura oggettiva o soggettiva - ostative alla sostituzione della pena detentiva. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso, il 23 maggio 20