Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 20117/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritte le pene di cui ai numeri 5 e se del certificato del casellario (sentenza Corte Appello Roma del 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, e sentenza Corte Appello Roma del 10 dicembre 2009, irrevocabile 1'8 ottobre 2010); Rilevato che con due distinti atti di ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta e quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato in data 9 aprile 2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso con sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore; Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare prescritte le pene di cui ai numeri 5 e se del certificato del casellario (sentenza Corte Appello Roma del 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, e sentenza Corte Appello Roma del 10 dicembre 2009, irrevocabile 1'8 ottobre 2010); Rilevato che con due distinti atti di ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta e quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato in data 9 aprile 2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso con sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore; Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris