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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27777/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01T2OZA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per avere escluso la recidiva e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla mancata riduzione di un terzo della pena come previsto dall'art. 62-bis cod. pen.

L'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Nel caso di specie, l'asserto relativo alla sussistenza di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Deve, inoltre, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante (nel caso in esame, delle circostanze attenuanti generiche), attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale quella utilizzata nella sentenza impugnata (p. 4: «si reputa congrua»), correttamente parametrata alla concreta gravità del reato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01T2OZA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per avere escluso la recidiva e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla mancata riduzione di un terzo della pena come previsto dall'art. 62-bis cod. pen. L'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Nel caso di specie, l'asserto relativo alla sussistenza di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Deve, inoltre, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante (nel caso in esame, delle circostanze attenuanti generiche), attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale quella utilizzata nella sentenza impugnata (p. 4: «si reputa congrua»), correttamente parametrata alla concreta gravità del reato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris