CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10131/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPOLZINO, la misura alternativa della semilibertà, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 19 aprile 2023; che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato l'omessa comunicazione, da parte del condannato, dell'avvenuto licenziamento da parte del datore di lavoro, sicché egli aveva continuato ad uscire quotidianamente dall'istituto presso il quale era ristretto; che, ad avviso del giudice di merito, la gravità dell'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del condannato, avendo determinato il tradimento del rapporto di fiducia su cui è basato il patto trattamentale tra il detenuto e il carcere, costituiva condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa; LETTO il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto degli otto mesi precedenti la violazione contestata in funzione della ravvisata inidoneità del detenuto al trattamento; RITENUTO che le censure dedotte non si confrontano con la valutazione operata dal giudice di merito, che ha correttamente tenuto conto, per inferire la gravità della condotta omissiva ascritta al condannato, non solo della tipologia dell'omissione, involgente gli ineludibili oneri informativi incombenti al semilibero, ma anche la durata della stessa, protrattasi per ben due settimane; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]