CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 391 BISC.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 10646 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10646del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D04 Z347Z ) VALENTINI Rita(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37A58 L025Q ) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BZZ CST71T29 H501A ) -ricorrenti- nei confronti di TOCCACELIDina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40S68 H199F ) SALVATORE Marco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M01 I804Y ) rappre- sentato dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- tore(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M21 I804X ) SALVATORE Mario(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E29 I804L ) tutti rappresentatie difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SLVMRA 65E29 I804 L ) -controricorrenti- nonché SALVATORE [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M21 I804X) -intimato- per la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., dell ’ordi- nanzadella Corte Suprema di Cassazione n. 33404 /20 22 , pub- blicatain data 11 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 10646/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Fatti di causa La CorteSuprema di Cassazione, con ordinanza n. 33404, pub- blicatain data 11 novembre 20 22, giudicando sul ricorso pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1453/2019,depositata il 17 settembre 2019, hadichiaratoinammissibili i primi quattro mo- tivi, accoltoil quinto motivo, cassa to la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichia- rate dovute le spese del giudizio di appello nella misura di € 7.000,00 infavore degli appellati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la revocazione di tale ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c., sulla base di cin- que motivi. Resistono con distinti controricorsi Marco e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o intimat o [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che, in sede di revocazione, non possono rite- nersi ammissibili questioni relative alla legittimazione delle parti del giudizio all’esito del quale è stata emessa la decisione impugnata: non può, quindi, darsi seguito all’eccezione del con- troricorrente [OSCURATO:PERSONA] di «difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro di- chiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]». La costituzione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, deve ritenersi rego- lare, in quanto avvenuta con deposito di controricorso con Ric. n. 10646/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 allegata valida procura specialeai sensi dell’art. 365 c.p.c., nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c.. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « art. 360 n. 4 cpc, nullitàper omessa sottoscrizione Relatore». Il motivo è manifestamente infondato. Come si ricava con immediatezza dalla chiara ed univoca lettera della norma processuale, aifini della validità dei provvedimenti collegiali non è,in nessun caso, necessaria la sottoscrizione del relatore, né con riguardo alle sentenze, né con riguardo alle ordinanze; per le sentenze è necessaria, in realtà, quella dell’estensore (art. 132 c.p.c.); per le ordinanze collegiali è, in- vece, necessaria esclusivamente quella del presidente (art. 134 c.p.c.), nella specie sussistente. 3.Con il secondo motivo si denunzia « art. 395 n. 4) , errore di fatto, svista motivi di Ricorso 2^, 3^ e 4^». Iricorrenti deduc ono che la Corte di Cassazione non avrebbe correttamente sintetizzato il contenuto delle censure di omesso esame di fatti decisivi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) da loro avanzate con i primi quattro motivi del ricorso per cassazione (esaminati congiuntamente, in quanto tutti di- retti «a dimostrare che la Corte territoriale sia giunta alla con- clusione che l’utilizzo dello strumento della denuncia querela da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto carattere sostan- zialmente difensivo e che non potesse escludersi la buona fede degli stessi»senza prendere in esame determinate circostanze assunte come decisive), non inquadrando correttamente alcune circostanze indicate nell’ambito dei suddetti motivi di ricorso e non avvedendosi di ulteriori circostanze e fatti. Il motivo è inammissibile. Va premesso, al riguardo, un integrale richiamo alla cospicua elaborazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di revocazione ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. e, per tutte, a Cass. , Ric. n. 10646/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 – 01 (ove amplissimi ulteriori riferimenti). È assorbente, in proposito, il rilievo che i ricorrenti neanche si curano di illustrare le ragioni per cui i pretesi errori di fatto de- nunciati (che, peraltro, sembrano comunque risolversi in una inammissibile critica alla ricostruzione operata dalla Corte dell’oggetto effettivo delle censure formulate nel ricorso, più che nel rilievo di veri e propri errori percettivi nella lettura dello stesso) avrebbero avuto una concreta e decisiva incidenza ai fini della statuizione a loro sfavorevole. 4. Con il terzo motivo si denunzia « art. 395 n. 4), errore di fatto, svista cap. 13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, sottesa “collusione retributiva” e giudicato Cass.pen. 41749 - 14 ». Il motivo è,in parte, inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al precedente, in quanto non vengono adeguata- mente illustrate le ragioni per cui i pretesi errori di fatto denun- ciati avrebbero effettivamente avuto una concreta incidenza sulla decisione sfavorevole ai ricorrenti. Per il resto, esso si risolve in una critica alle valutazioni conte- nute nella sentenza impugnata in ordine alla insufficiente espo- sizione dei fatti processuali a sostegno del ricorso, dovuta an- che alla mancanza di una corretta sintesi delle vicende di fatto e di quella processuale, critica che certamente non è consentita in sede di giudizio di revocazione. 5.Con il quarto motivo si denunzia « art. 395 n. 4), errore di fatto, “travisamento ... informazioni probatorie”». Anche questo motivo è inammissibile. L’oggetto delle censure non è, infatti, la denuncia di un vero e proprio errore percettivo, ma una critica alla valutazione ope- rata dalla Corte di Cassazione in relazione all’insussistenza del dedotto vizio di travisamento della prova, ciò che non è con- sentito in sede di revocazione. Ric. n. 10646/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 D’altra parte, si tratta di una parte della motivazione della de- cisione oggetto di istanza di revocazione che risulta esposta solo ad abundantiam, nell’economia della decisione finale: ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame anche per difetto di interesse. 6.Con il quinto motivo si denunzia « art. 395 n. 4), errore di fatto, svista data esposto 13.09.06». Il motivo è inammissibile. Anche tale motivo, come il precedente, ha in realtà ad oggetto una parte della motivazione della decisione oggetto di istanza di revocazione che risulta esposta solo ad abundantiam, con conseguente inammissibilità di esso per difetto di interesse. Inoltre, la censura non coglie adeguatamente il senso effettivo delle affermazioni contestate, che hanno ad oggetto il rilievo di una comunicazione (pacificamente intervenuta anteriormente alla prima denuncia contro [OSCURATO:PERSONA]) ritenuta rile- vante ai fini del riscontro dell’acceso clima di conflittualità tra le parti; d’altra parte, anche in questo caso, non vengono ade- guatamente chiarite le ragioni per cui l’eventuale improprietà delle espressioni utilizzatedalla corte d’appello avrebbe avuto una diretta e decisiva incidenza ai fini della decisione finale. 7.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, in favore dei controricorrenti, da intendersi come unica parte, avendo identica posizione processuale ed avendo comunque svolto le loro difese sui medesimiargomenti, con l’assistenza del mede- simo difensore (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022, Rv. 663943 – 01 ), con distrazione, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichia- razione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c., anche in relazione alle somme spettanti ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 10646/2023 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole(in fa- vore degli stessi, intesi come unica parte processuale)in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge,con distrazione, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche delle somme spettanti ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovu