CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44548/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al secondo comma e concesse le attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento al mancato espletamento dell'esame dell'imputato. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 131 bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale chiede l'assegnazione del procedimento alla Prima Sezione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Si deve ribadire che il "giustificato motivo"? rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di Una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019 Ud. (dep. 07/05/2019) Rv. 276187 - 01), cosicché è coerente la valorizzazione da parte del Giudice della mancanza di giustificazioni da parte dell'imputato all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, ritenuta prevalente sulle giustificazioniosteriori fornite in dibattimento. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: come risulta dalla trascrizione della registrazione dell'udienza prodotta dal ricorrente, il difensore dell'imputato non aveva insistito nella richiesta di procedere all'interrogatorio dell'imputato dopo il rigetto dell'istanza da parte del Giudice, tanto da non riproporre tale richiesta nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza.Il terzo motivo di ricorso è generico e in fatto: si deve rimarcare che il Giudice ha determinato la pena adottando una pena base nettamente superiore al minimo edittale (euro 6.000 di ammenda), così implicitamente ritenendo la condotta di non particolare tenuità, valutazione avverso la quale il ricorrente non muove censure di manifesta illogicità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]