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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1975

Cassazione n. 07592/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1975 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, e, nel terzo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era di tipologia diversa e di quantità significativa, siccome da essa erano ricavabili 483,6 dosi medie singo'e di marijuana e 664,0 dosi medie singole di hashish, che l'imputato provvedeva al confezionamento della stessa, disponendo di bilancino di precisione e di altro materiale utile, e che l'attività svolta non era occasionale, come rilevabile anche dal rinvenimento di appunti contenenti la contabilità e di denaro liquido; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la Corte d'appello ha giustificato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva in ragione della scarsa rilevanza della confessione, limitata a quanto già emerso dalle indagini, e del comportamento successivo ai fatti, a causa del quale è stata aggravata la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere; Reputato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente la mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, evidenziando che l'imputato, già gravato da altra condanna, ha violato la misura cautelare dcmiciliare, così dimostrando inequivocabilmente insofferenza alle prescrizioni normative; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1975 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, e, nel terzo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era di tipologia diversa e di quantità significativa, siccome da essa erano ricavabili 483,6 dosi medie singo'e di marijuana e 664,0 dosi medie singole di hashish, che l'imputato provvedeva al confezionamento della stessa, disponendo di bilancino di precisione e di altro materiale utile, e che l'attività svolta non era occasionale, come rilevabile anche dal rinvenimento di appunti contenenti la contabilità e di denaro liquido; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la Corte d'appello ha giustificato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva in ragione della scarsa rilevanza della confessione, limitata a quanto già emerso dalle indagini, e del comportamento successivo ai fatti, a causa del quale è stata aggravata la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere; Reputato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato congruamente la mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, evidenziando che l'imputato, già gravato da altra condanna, ha violato la misura cautelare dcmiciliare, così dimostrando inequivocabilmente insofferenza alle prescrizioni normative; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensor
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