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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33040/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 26 maggio 2026.

2. Ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] oggi liDepcii..ata .S.E.L.2026..... ..........[OSCURATO:PERSONA]"ItiDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 26 maggio 2026. 2. Ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] oggi liDepcii..ata .S.E.L.2026..... ..........[OSCURATO:PERSONA]"ItiDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] 2