CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 15/07/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, di cui all art. 635 CP ([OSCURATO:PERSONA]) ed a quello di percosse (i tre ricorrenti). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condizione di procedibilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. I motivi non erano stati dedotti con l'atto di appello ed essi presuppongono una valutazione in fatto non effettuabile in questa sede, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte a proposito della dinamica dei fatti, conformi alle imputazioni e della volontà di punire i responsabili come documentata in capo alla persona offesa. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]