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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 44639/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 42.7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato nella flagranza del reato previsto dagli artt.56 e 624 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2023 con recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] procedente ha rilevato che, pur vertendosi nella fattispecie prevista dall'art.380, comma 2, lett.e bis), cod.proc.pen., i fatti non fossero accaduti, nemmeno in parte, sotto la percezione della polizia giudiziaria, che era intervenuta sul posto su richiesta della centrale operativa e aveva identificato l'arrestato solo sulla scorta della descrizione fornitane dalla persona offesa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione.

2.1. Il procuratore ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia censurabile sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà della motivazione relativa alla nozione e ai presupposti della flagranza di reato di cui all'art. 382 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, si assume, si tratterebbe di un'ipotesi di quasi flagranza in quanto, non coincidendo il concetto di cose o tracce di cui all'art.382 cod. proc. pen. necessariamente con il compendio del reato, si può intendere incluso nella locuzione anche il vestiario indossato dall'autore del reato, nel momento in cui la polizia lo abbia individuato come descritto dalla vittima.

Nel caso in esame, la vittima aveva riferito che l'aggressore indossava una T-shirt e aveva dei tatuaggi, per cui tali elementi si sarebbero dovuti ritenere cose o tracce da cui desumere che l'arrestato avesse commesso il reato immediatamente prima.

2.2. Secondo il Procuratore ricorrente, il tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sussistenza dello stato di cosiddetta quasi-flagranza in relazione al vestiario, ai tatuaggi e alle altre emergenze fattuali direttamente percepite dagli operanti, segnatamente la circostanza che l'autore del tentato furto con strappo si trovasse nello stesso luogo ove era appena stato commesso il reato e stesse parlando con la persona offesa.

Il c::aso in esame, inoltre, secondo il ricorrente, non sarebbe sovrapponibile al caso trattato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.39131/2015 perché, in quel caso, l'arresto era stato eseguito sulla scorta delle sole indicazioni della persona offesa riguardanti le generalità dell'aggressore, alle quali erano seguiti l'attività investigativa degli inquirenti, la ricerca dell'autore del fatto e quindi il suo arresto.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art.386, comma 3, cod.proc.pen. e dall'art. 390, comma 1, cod.proc.pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari (valutazione questa riservata al giudizio di applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085-01; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01; Sez. 6, n. 25625 del 12/34/2012, Eebrihim, Rv. 253022- 01; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479- 01).

2.1. Va, dunque, operato un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, come detto, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2C17, Lattarulo, Rv. 269428 - 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885- 01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 25294901).

2.2. Nè la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato, con una apposita moivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descr ttivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999-01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680-01).

3. Sullo specifico tema dell'arresto in quasi-flagranza di reato si sono soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l'arresto era stato eseguito sulla sola base delle indicazioni fornite dalla persona offesa in ordine alle generalità dell'autore del reato, hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di «quasi flagranza», la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Tale linea interpretativa è stata successivamente seguita in altre pronunce in cui, con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale, pronunciandosi in un caso di fuga dopo un incidente automobilistico, si è ribadito l'esposto principio, ritenendo esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti (Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017,, Visonà, Rv. 270104) e, per altro verso, ritenendo legittima l'ordinanza di non convalida relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, in cui gli operanti, tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura, avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro (Sez. 4, n.36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887 - 01).

4. Tali fattispecie risultano però ben diverse da quelle trattate in altre sentenze (Sez. 4, n.1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909 - 01, in cui è stata annullata l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che avevano, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione; Sez.4, n.53553 del 26/10/2017, Kukiqi, in cui la polizia, accertato che uno dei veicoli coinvolti era in uso a tale [OSCURATO:PERSONA], lo aveva in breve tempo rintracciato, e aveva rinvenuto nell'abitacolo della vettura un asciugamano intriso di sangue che lo stesso Balaj riferiva essere stato utilizzato dal Kukiqi per tamponarsi le ferite riportate a seguito del sinistro; gli operanti, recatisi immediatamente presso l'ospedale di Trieste, avevano sorpreso poi il Kukiqi mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate).

E il caso in esame, come esposto nella stessa ordinanza impugnata, si caratterizza per la presenza dell'arrestato nel luogo del tentato furto all'arrivo della polizia giudiziaria, risultando per tale profilo analogo al caso trattato nella sentenza Avorgna.

Gli operanti avevano, infatti, rinvenuto sul luogo del tentato furto [OSCURATO:PERSONA], che parlava con il denunciante.

5. Nell'ordinanza di omessa convalida il giudice ha, dapprima, evidenziato che i fatti non fossero accaduti, nemmeno in parte, sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria, che era intervenuta su richiesta della centrale operativa e aveva identificato l'arrestato solo sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; ha, quindi, considerato che la polizia giudiziaria era sopraggiunta allorché l'arrestato era sul posto e parlava con la persona offesa, senza peraltro che gli operanti potessero sapere cosa stessero dicendo.

5.1. Tale situazione non è stata ritenuta equiparabile all'inseguimento, che conferisce all'inseguitore la percezione del comportamento criminale e, d'altro canto, il dato meramente cronologico costituito dalla brevità del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, non ha di per sé giuridica rilevanza.

5.2. L'ordinanza risulta aver contemplato anche l'ipotesi della quasi flagranza, escludendo che chi aveva proceduto all'arresto avesse autonoma immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

5.3. Nel provvedimento impugnato è stato sottolineato che l'arresto nel caso in esame fosse stato effettuato sulla scorta delle fattezze dell'agente descritte dalla persona offesa, non indicative della perpetrazione del reato e inidonee a costituire unico elemento da cui desumere che l'inseguitore potesse avere avuto percezione autonoma del comportamento criminale dell'arrestato.

6. Può, nel caso concreto, ritenersi che il Giudice abbia legittimamente escluso la sussistenza dello stato di quasi flagranza delineato nella seconda parte del comma 1 dell'art. 382 cod. proc. pen.

L'art. 382 cod. proc. pen. prevede, infatti, due ipotesi distinte di quasi flagranza: la prima, interessata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Ventrice, concerne la necessità che cada sotto la percezione delle forze dell'ordine la condotta di colui che, dopo il fatto, si dia alla fuga e venga inseguito; la seconda, che concerne il caso in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

6.1. Correttamente, data la pacifica presenza dell'Hassan sul luogo del tentato furto che parlava con la vittima al momento dell'arrivo della polizia giudiziaria, il giudice ha escluso la configurabilità della prima ipotesi, caratterizzata da una condotta di fuga nel caso concreto non posta in essere dall'indiziato.

6.2. Altrettanto corretta, data l'acquisizione dalla persona offesa della descrizione dell'autore del tentato furto, deve ritenersi la motivazione dell'esclusione della seconda ipotesi di quasi-flagranza in assenza di diretta e immediata percezione da parte di chi ha proceduto all'arresto di «cose o tracce» idonee a collegare la persona al delitto.

Sotto tale ultimo profilo, del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa della persona con cose o tracce del reato non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi tuttavia alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683 - 01; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317).

Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sè l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo.

7. Va, in particolare, considerato che la censura svolta nel ricorso trae argomenti da un precedente della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823 - 01) non collimante con il caso in esame, essendo in quel caso sussistente la prima ipotesi di quasi-flagranza, posto che l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga.

Il giudice della convalida ha, logicamente, trascurato di attribuire rilievo all'abbigliamento dell'Hassan considerandolo in sé elemento inidoneo a fornire agli operanti la diretta percezione del collegamento della persona al reato.

7.1. Altrettanto logica è la considerazione, rinvenibile nell'ordinanza impugnata, per cui sussiste la seconda ipotesi di quasi-flagranza a condizione che le «cose o tracce» dalle quali appaia che un soggetto abbia commesso il reato cadano sotto la diretta percezione degli operanti e che tale valutazione non sia piuttosto conseguenza dell'altrui dichiarato.

Inconferente e generico, in quanto frutto di omesso confronto con il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato, risulta ogni riferimento al principio per cui per la configurabilità della quasi-flagranza la nozione di «cose o tracce» dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non va intesa in senso letterale, e non coincide dunque con il concetto di indizio del reato, essendo richiesto che tali cose o tracce siano esclusivamente rivelatrici della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti (Sez. 5, n.21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210 - 01; Sez. 5, n.3719 del 28/11/2019, dep.2020, P., Rv. 278295 - 01; Sez. 2, n.37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823 - 01).

7.2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, dunque, pienamente congrua e coerente con quanto, conclusivamente, ivi affermato in merito al fatto che «la diretta percezione degli operanti, seppur parziale, sia presupposto imprescindibile per legittimare l'arresto, giacchè, altrimenti opinando, la misura precautelare dipenderebbe esclusivamente dalle informazioni raccolte nelle immediat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 42.7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato nella flagranza del reato previsto dagli artt.56 e 624 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2023 con recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] procedente ha rilevato che, pur vertendosi nella fattispecie prevista dall'art.380, comma 2, lett.e bis), cod.proc.pen., i fatti non fossero accaduti, nemmeno in parte, sotto la percezione della polizia giudiziaria, che era intervenuta sul posto su richiesta della centrale operativa e aveva identificato l'arrestato solo sulla scorta della descrizione fornitane dalla persona offesa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione. 2.1. Il procuratore ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia censurabile sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà della motivazione relativa alla nozione e ai presupposti della flagranza di reato di cui all'art. 382 cod. proc. pen. Nel caso concreto, si assume, si tratterebbe di un'ipotesi di quasi flagranza in quanto, non coincidendo il concetto di cose o tracce di cui all'art.382 cod. proc. pen. necessariamente con il compendio del reato, si può intendere incluso nella locuzione anche il vestiario indossato dall'autore del reato, nel momento in cui la polizia lo abbia individuato come descritto dalla vittima. Nel caso in esame, la vittima aveva riferito che l'aggressore indossava una T-shirt e aveva dei tatuaggi, per cui tali elementi si sarebbero dovuti ritenere cose o tracce da cui desumere che l'arrestato avesse commesso il reato immediatamente prima. 2.2. Secondo il Procuratore ricorrente, il tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sussistenza dello stato di cosiddetta quasi-flagranza in relazione al vestiario, ai tatuaggi e alle altre emergenze fattuali direttamente percepite dagli operanti, segnatamente la circostanza che l'autore del tentato furto con strappo si trovasse nello stesso luogo ove era appena stato commesso il reato e stesse parlando con la persona offesa. Il c::aso in esame, inoltre, secondo il ricorrente, non sarebbe sovrapponibile al caso trattato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.39131/2015 perché, in quel caso, l'arresto era stato eseguito sulla scorta delle sole indicazioni della persona offesa riguardanti le generalità dell'aggressore, alle quali erano seguiti l'attività investigativa degli inquirenti, la ricerca dell'autore del fatto e quindi il suo arresto.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art.386, comma 3, cod.proc.pen. e dall'art. 390, comma 1, cod.proc.pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari (valutazione questa riservata al giudizio di applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 - 01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085-01; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01; Sez. 6, n. 25625 del 12/34/2012, Eebrihim, Rv. 253022- 01; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479- 01). 2.1. Va, dunque, operato un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, come detto, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2C17, Lattarulo, Rv. 269428 - 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885- 01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 25294901). 2.2. Nè la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato, con una apposita moivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descr ttivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999-01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244680-01). 3. Sullo specifico tema dell'arresto in quasi-flagranza di reato si sono soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l'arresto era stato eseguito sulla sola base delle indicazioni fornite dalla persona offesa in ordine alle generalità dell'autore del reato, hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di «quasi flagranza», la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). Tale linea interpretativa è stata successivamente seguita in altre pronunce in cui, con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale, pronunciandosi in un caso di fuga dopo un incidente automobilistico, si è ribadito l'esposto principio, ritenendo esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti (Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017,, Visonà, Rv. 270104) e, per altro verso, ritenendo legittima l'ordinanza di non convalida relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, in cui gli operanti, tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura, avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro (Sez. 4, n.36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887 - 01). 4. Tali fattispecie risultano però ben diverse da quelle trattate in altre sentenze (Sez. 4, n.1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909 - 01, in cui è stata annullata l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che avevano, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione; Sez.4, n.53553 del 26/10/2017, Kukiqi, in cui la polizia, accertato che uno dei veicoli coinvolti era in uso a tale [OSCURATO:PERSONA], lo aveva in breve tempo rintracciato, e aveva rinvenuto nell'abitacolo della vettura un asciugamano intriso di sangue che lo stesso Balaj riferiva essere stato utilizzato dal Kukiqi per tamponarsi le ferite riportate a seguito del sinistro; gli operanti, recatisi immediatamente presso l'ospedale di Trieste, avevano sorpreso poi il Kukiqi mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate). E il caso in esame, come esposto nella stessa ordinanza impugnata, si caratterizza per la presenza dell'arrestato nel luogo del tentato furto all'arrivo della polizia giudiziaria, risultando per tale profilo analogo al caso trattato nella sentenza Avorgna. Gli operanti avevano, infatti, rinvenuto sul luogo del tentato furto [OSCURATO:PERSONA], che parlava con il denunciante. 5. Nell'ordinanza di omessa convalida il giudice ha, dapprima, evidenziato che i fatti non fossero accaduti, nemmeno in parte, sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria, che era intervenuta su richiesta della centrale operativa e aveva identificato l'arrestato solo sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; ha, quindi, considerato che la polizia giudiziaria era sopraggiunta allorché l'arrestato era sul posto e parlava con la persona offesa, senza peraltro che gli operanti potessero sapere cosa stessero dicendo. 5.1. Tale situazione non è stata ritenuta equiparabile all'inseguimento, che conferisce all'inseguitore la percezione del comportamento criminale e, d'altro canto, il dato meramente cronologico costituito dalla brevità del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, non ha di per sé giuridica rilevanza. 5.2. L'ordinanza risulta aver contemplato anche l'ipotesi della quasi flagranza, escludendo che chi aveva proceduto all'arresto avesse autonoma immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. 5.3. Nel provvedimento impugnato è stato sottolineato che l'arresto nel caso in esame fosse stato effettuato sulla scorta delle fattezze dell'agente descritte dalla persona offesa, non indicative della perpetrazione del reato e inidonee a costituire unico elemento da cui desumere che l'inseguitore potesse avere avuto percezione autonoma del comportamento criminale dell'arrestato. 6. Può, nel caso concreto, ritenersi che il Giudice abbia legittimamente escluso la sussistenza dello stato di quasi flagranza delineato nella seconda parte del comma 1 dell'art. 382 cod. proc. pen. L'art. 382 cod. proc. pen. prevede, infatti, due ipotesi distinte di quasi flagranza: la prima, interessata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Ventrice, concerne la necessità che cada sotto la percezione delle forze dell'ordine la condotta di colui che, dopo il fatto, si dia alla fuga e venga inseguito; la seconda, che concerne il caso in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 6.1. Correttamente, data la pacifica presenza dell'Hassan sul luogo del tentato furto che parlava con la vittima al momento dell'arrivo della polizia giudiziaria, il giudice ha escluso la configurabilità della prima ipotesi, caratterizzata da una condotta di fuga nel caso concreto non posta in essere dall'indiziato. 6.2. Altrettanto corretta, data l'acquisizione dalla persona offesa della descrizione dell'autore del tentato furto, deve ritenersi la motivazione dell'esclusione della seconda ipotesi di quasi-flagranza in assenza di diretta e immediata percezione da parte di chi ha proceduto all'arresto di «cose o tracce» idonee a collegare la persona al delitto. Sotto tale ultimo profilo, del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa della persona con cose o tracce del reato non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi tuttavia alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683 - 01; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317). Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sè l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo. 7. Va, in particolare, considerato che la censura svolta nel ricorso trae argomenti da un precedente della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823 - 01) non collimante con il caso in esame, essendo in quel caso sussistente la prima ipotesi di quasi-flagranza, posto che l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga. Il giudice della convalida ha, logicamente, trascurato di attribuire rilievo all'abbigliamento dell'Hassan considerandolo in sé elemento inidoneo a fornire agli operanti la diretta percezione del collegamento della persona al reato. 7.1. Altrettanto logica è la considerazione, rinvenibile nell'ordinanza impugnata, per cui sussiste la seconda ipotesi di quasi-flagranza a condizione che le «cose o tracce» dalle quali appaia che un soggetto abbia commesso il reato cadano sotto la diretta percezione degli operanti e che tale valutazione non sia piuttosto conseguenza dell'altrui dichiarato. Inconferente e generico, in quanto frutto di omesso confronto con il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato, risulta ogni riferimento al principio per cui per la configurabilità della quasi-flagranza la nozione di «cose o tracce» dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non va intesa in senso letterale, e non coincide dunque con il concetto di indizio del reato, essendo richiesto che tali cose o tracce siano esclusivamente rivelatrici della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti (Sez. 5, n.21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210 - 01; Sez. 5, n.3719 del 28/11/2019, dep.2020, P., Rv. 278295 - 01; Sez. 2, n.37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823 - 01). 7.2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, dunque, pienamente congrua e coerente con quanto, conclusivamente, ivi affermato in merito al fatto che «la diretta percezione degli operanti, seppur parziale, sia presupposto imprescindibile per legittimare l'arresto, giacchè, altrimenti opinando, la misura precautelare dipenderebbe esclusivamente dalle informazioni raccolte nelle immediat
Sentenza Cassazione n. 44639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris