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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48154/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di G/otto, in data 4 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova degli elementi costitutivi della ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, provato l'elemento oggettivo della disponibilità del telefono cellulare provento di furto, ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla mancanza di spiegazione attendibile circa l'origine del possesso), si prospettano deduzioni generiche, senza l'indicazione dei motivi di appello dei quali si lamenta la mancata risposta, nonché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si contesta il travisamento della prova e la mancata riqualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 712 cod. pen., non rispetta i requisisti di specificità in quanto le doglianze difensive sono generiche, avulse dalla pertinente indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito - deducibili ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - nonché prive della puntuale indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno della riqualificazione richiesta, che, peraltro, risulta anche manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, provato il dolo - anche eventuale - della ricettazione, è esclusa l'ipotesi contravvenzionale (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di G/otto, in data 4 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova degli elementi costitutivi della ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, provato l'elemento oggettivo della disponibilità del telefono cellulare provento di furto, ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla mancanza di spiegazione attendibile circa l'origine del possesso), si prospettano deduzioni generiche, senza l'indicazione dei motivi di appello dei quali si lamenta la mancata risposta, nonché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si contesta il travisamento della prova e la mancata riqualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 712 cod. pen., non rispetta i requisisti di specificità in quanto le doglianze difensive sono generiche, avulse dalla pertinente indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito - deducibili ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - nonché prive della puntuale indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno della riqualificazione richiesta, che, peraltro, risulta anche manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, provato il dolo - anche eventuale - della ricettazione, è esclusa l'ipotesi contravvenzionale (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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