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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14596/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano rigettava l'appello cautelare proposto da "R.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio il 18/2/2020 e successivamente ribadito.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione la società ed il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (nelle more, entrambi rinviati a giudizio), a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per mancanza di motivazione.

Il Tribunale si sarebbe limitato a compiere una parziale cronistoria dei precedenti provvedimenti giudiziari, senza verificare la permanenza delle esigenze di cautela; la motivazione, sul punto, sarebbe meramente apparente e sostenuta da formule di stile, difettando del tutto di un esame critico di quanto dedotto nell'istanza di dissequestro (che il ricorso richiama alle pagg. 6-8).

L'ordinanza, dunque, non avrebbe speso alcun effettivo argomento sugli elementi a sostegno del sequestro impeditivo, con riguardo alla necessità di evitare sia che i reati contestati fossero protratti nel tempo o nell'intensità, sia che ne fossero consumati di nuovi; - la violazione di legge per assenza della motivazione è poi dedotta anche sotto il profilo della confisca.

Il Tribunale, muovendo dalla obbligatorietà della misura di sicurezza reale nelle fattispecie per cui è giudizio, non avrebbe speso al riguardo alcuna motivazione, così violando palesemente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. Con riguardo al primo motivo, che lamenta l'apparenza della motivazione quanto alle esigenze a sostegno del sequestro preventivo, occorre evidenziare che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, si è pronunciato quale Giudice dell'appello cautelare, in ordine ad una misura che aveva avuto esecuzione il 18/2/2020; il Collegio, dunque, era chiamato a verificare se l'appellante avesse dedotto - e provato - elementi di novità rispetto al quadro cautelare precedentemente cristallizzato (e di cui la stessa ordinanza dà atto), e quale l'eventuale incidenza degli stessi.

4.1. Ebbene, con una motivazione del tutto congrua e tutt'altro che apparente, dunque non censurabile in questa sede, il Tribunale ha affermato che la società istante non aveva sottoposto a giudizio alcun effettivo elemento nuovo, tale da superare il contesto cautelare fin a quel momento radicato e confermato.

In particolare, l'ordinanza ha sottolineato che "sin dall'origine, l'istanza si risolve in una censura del tutto generica mossa nei confronti ora del titolo genetico, ora di altri provvedimenti incidentali via via assunti con riferimento all'impianto di Liscate, senza tenere in alcuna considerazione che il tema della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro di natura impeditiva che ha colpito l'impianto sono stati ampiamente affrontati nell'ambito del procedimento di riesame e nell'ambito dell'appello proposto e definito nel luglio 2021".

4.2. In particolare, come espressamente riportato alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame aveva già riconosciuto che la libera disponibilità della discarica in sequestro poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, ovvero agevolarne la commissione di altri: il Voto, infatti, avrebbe potuto perseverare nelle condotte illecite (per le quali è stato rinviato a giudizio, insieme alla "R.R."), continuando ad utilizzare l'impianto anche come discarica abusiva nell'ambito di una gestione non autorizzata dei rifiuti.

La stessa ordinanza, inoltre, aveva individuato in modo più che congruo il rapporto di pertinenzialità tra la discarica in oggetto ed il reato di gestione illecito di rifiuti ("tenuto conto dei molteplici elementi acquisiti che dimostrano le modalità illecite di gestione dei rifiuti, dalla documentazione alterata all'uso di congegni di alterazione delle pesate, alla movimentazione cartolare dei rifiuti ed alla non piena tracciabilità degli stessi sulla base della documentazione ufficiale"), così come la stessa pertinenzialità tra la somma di denaro in contanti sequestrata e la fattispecie illecita.

4.3. Con l'ordinanza di appello cautelare del luglio 2021, ancora richiamata nel provvedimento qui impugnato, il Tribunale aveva poi evidenziato che l'istanza di dissequestro faceva riferimento al mero decorso del tempo (di per sé inidoneo ad incidere sul rischio di aggravamento) ed alle difficoltà economiche, ritenute tuttavia dal Collegio soccombenti rispetto a quelle di tutela ambientale; quanto, poi, al timore per il deterioramento degli impianti, il Collegio aveva affermato che il Gip, sul punto, aveva correttamente fatto riferimento al custode, preposto anche alla salvaguardia del valore dei beni.

4.4. Alla luce di quanto precede, deve essere dunque ribadita la piena adeguatezza del provvedimento in esame, che - in sede di appello - ha escluso che la società istante avesse sottoposto al Tribunale un qualunque elemento di novità, tale da incidere sul quadro cautelare; novum che, peraltro, non emerge neppure dai ricorsi, nei quali ci si limita a denunciare una totale carenza argomentativa sul punto, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con il complessivo ed esaustivo tenore dell'ordinanza impugnata.

5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, che lamenta l'omessa motivazione in ordine al sequestro (del medesimo impianto) finalizzato alla confisca, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 2021, il Collegio osserva che la questione non riveste alcun effettivo significato.

5.1. E' lo stesso Giudice dell'appello cautelare, infatti, a precisare che il sequestro non era stato disposto a fine di confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ma soltanto ai fini impeditivi di cui al cornma 1 della stessa norma (pag. 5).

Ne consegue che ogni ulteriore valutazione spesa comunque dal Tribunale, con riguardo alla natura obbligatoria della confisca dell'impianto, non assume rilievo nell'esame della vicenda cautelare, che - si ribadisce - si fonda esclusivamente su un decreto di sequestro preventivo/impeditivo, emesso nel febbraio 2020 e costantemente confermato.

6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano rigettava l'appello cautelare proposto da "R.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio il 18/2/2020 e successivamente ribadito. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione la società ed il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (nelle more, entrambi rinviati a giudizio), a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale si sarebbe limitato a compiere una parziale cronistoria dei precedenti provvedimenti giudiziari, senza verificare la permanenza delle esigenze di cautela; la motivazione, sul punto, sarebbe meramente apparente e sostenuta da formule di stile, difettando del tutto di un esame critico di quanto dedotto nell'istanza di dissequestro (che il ricorso richiama alle pagg. 6-8). L'ordinanza, dunque, non avrebbe speso alcun effettivo argomento sugli elementi a sostegno del sequestro impeditivo, con riguardo alla necessità di evitare sia che i reati contestati fossero protratti nel tempo o nell'intensità, sia che ne fossero consumati di nuovi; - la violazione di legge per assenza della motivazione è poi dedotta anche sotto il profilo della confisca. Il Tribunale, muovendo dalla obbligatorietà della misura di sicurezza reale nelle fattispecie per cui è giudizio, non avrebbe speso al riguardo alcuna motivazione, così violando palesemente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, che lamenta l'apparenza della motivazione quanto alle esigenze a sostegno del sequestro preventivo, occorre evidenziare che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, si è pronunciato quale Giudice dell'appello cautelare, in ordine ad una misura che aveva avuto esecuzione il 18/2/2020; il Collegio, dunque, era chiamato a verificare se l'appellante avesse dedotto - e provato - elementi di novità rispetto al quadro cautelare precedentemente cristallizzato (e di cui la stessa ordinanza dà atto), e quale l'eventuale incidenza degli stessi. 4.1. Ebbene, con una motivazione del tutto congrua e tutt'altro che apparente, dunque non censurabile in questa sede, il Tribunale ha affermato che la società istante non aveva sottoposto a giudizio alcun effettivo elemento nuovo, tale da superare il contesto cautelare fin a quel momento radicato e confermato. In particolare, l'ordinanza ha sottolineato che "sin dall'origine, l'istanza si risolve in una censura del tutto generica mossa nei confronti ora del titolo genetico, ora di altri provvedimenti incidentali via via assunti con riferimento all'impianto di Liscate, senza tenere in alcuna considerazione che il tema della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro di natura impeditiva che ha colpito l'impianto sono stati ampiamente affrontati nell'ambito del procedimento di riesame e nell'ambito dell'appello proposto e definito nel luglio 2021". 4.2. In particolare, come espressamente riportato alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame aveva già riconosciuto che la libera disponibilità della discarica in sequestro poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, ovvero agevolarne la commissione di altri: il Voto, infatti, avrebbe potuto perseverare nelle condotte illecite (per le quali è stato rinviato a giudizio, insieme alla "R.R."), continuando ad utilizzare l'impianto anche come discarica abusiva nell'ambito di una gestione non autorizzata dei rifiuti. La stessa ordinanza, inoltre, aveva individuato in modo più che congruo il rapporto di pertinenzialità tra la discarica in oggetto ed il reato di gestione illecito di rifiuti ("tenuto conto dei molteplici elementi acquisiti che dimostrano le modalità illecite di gestione dei rifiuti, dalla documentazione alterata all'uso di congegni di alterazione delle pesate, alla movimentazione cartolare dei rifiuti ed alla non piena tracciabilità degli stessi sulla base della documentazione ufficiale"), così come la stessa pertinenzialità tra la somma di denaro in contanti sequestrata e la fattispecie illecita. 4.3. Con l'ordinanza di appello cautelare del luglio 2021, ancora richiamata nel provvedimento qui impugnato, il Tribunale aveva poi evidenziato che l'istanza di dissequestro faceva riferimento al mero decorso del tempo (di per sé inidoneo ad incidere sul rischio di aggravamento) ed alle difficoltà economiche, ritenute tuttavia dal Collegio soccombenti rispetto a quelle di tutela ambientale; quanto, poi, al timore per il deterioramento degli impianti, il Collegio aveva affermato che il Gip, sul punto, aveva correttamente fatto riferimento al custode, preposto anche alla salvaguardia del valore dei beni. 4.4. Alla luce di quanto precede, deve essere dunque ribadita la piena adeguatezza del provvedimento in esame, che - in sede di appello - ha escluso che la società istante avesse sottoposto al Tribunale un qualunque elemento di novità, tale da incidere sul quadro cautelare; novum che, peraltro, non emerge neppure dai ricorsi, nei quali ci si limita a denunciare una totale carenza argomentativa sul punto, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con il complessivo ed esaustivo tenore dell'ordinanza impugnata. 5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, che lamenta l'omessa motivazione in ordine al sequestro (del medesimo impianto) finalizzato alla confisca, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 2021, il Collegio osserva che la questione non riveste alcun effettivo significato. 5.1. E' lo stesso Giudice dell'appello cautelare, infatti, a precisare che il sequestro non era stato disposto a fine di confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ma soltanto ai fini impeditivi di cui al cornma 1 della stessa norma (pag. 5). Ne consegue che ogni ulteriore valutazione spesa comunque dal Tribunale, con riguardo alla natura obbligatoria della confisca dell'impianto, non assume rilievo nell'esame della vicenda cautelare, che - si ribadisce - si fonda esclusivamente su un decreto di sequestro preventivo/impeditivo, emesso nel febbraio 2020 e costantemente confermato. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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