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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 13322/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione inpunto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione inpunto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris