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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1986

Cassazione n. 32552/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1986 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva nonché in ordine alla mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva - non sono consentite in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono inerenti al trattamento punitivo, benché il provvedimento impugnato motivi adeguatamente sul punto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata.

In essa, invero, si fa riferimento ai numerosissimi precedenti penali, sintomatici di una elevata pericolosità sociale del ricorrente e di un atteggiamento di indifferenza verso gli obblighi a lui imposti.

Quanto alla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, la Corte, con una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, la nega in ragione dei tre precedenti per evasione e comunque della personalità di [OSCURATO:PERSONA], tale da non assicurare il rispetto delle prescrizioni connesse a detta pena sostitutiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1986 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva nonché in ordine alla mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva - non sono consentite in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono inerenti al trattamento punitivo, benché il provvedimento impugnato motivi adeguatamente sul punto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si fa riferimento ai numerosissimi precedenti penali, sintomatici di una elevata pericolosità sociale del ricorrente e di un atteggiamento di indifferenza verso gli obblighi a lui imposti. Quanto alla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, la Corte, con una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, la nega in ragione dei tre precedenti per evasione e comunque della personalità di [OSCURATO:PERSONA], tale da non assicurare il rispetto delle prescrizioni connesse a detta pena sostitutiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024
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