CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominatodifensore di fiducia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata perlegge;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L’AQUILA n. 449/2021depositata il 23/06/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di pace diPenne la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimentodei danni subiti dall’autovettura Volkswagen targata [OSCURATO:TARGA], di suaproprietà e condotta dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], a seguito disinistro verificatosi il 7 agosto 2017, alle ore 20:45 circa, in LoretoAprutino (PE), località [OSCURATO:PERSONA], per la collisionecon un cinghiale che improvvisamente aveva attraversato lacarreggiata, una strada comunale priva di illuminazione e di segnaleticadi pericolo.Si costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare ildifetto di legittimazione passiva, assumendo che la competenza inmateria di gestione e controllo della fauna selvatica spettasse allaProvincia territorialmente competente; nel merito, contestava lasussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana, deducendola mancanza di prova di una condotta colposa dell’ente e chiedendo, invia subordinata, l’accertamento del concorso di colpa del conducenteai sensi dell’art. 2054 c.c.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Penne, con sentenza n. 26/2018, accoglievala domanda, dichiarava la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per idanni derivanti dal repentino attraversamento del cinghiale e lacondannava al pagamento della somma di euro 3.395,00, oltreinteressi legali dal sinistro al saldo, nonché alle spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello la Regione [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva il Gianni, eccependo in via preliminarel’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito,contestando le censure proposte, sostenendo di avere fornito pienaprova delle modalità del sinistro, del nesso causale e dell’entità deidanni, nonché dell’assenza di adeguate misure di prevenzione da partedell’ente.Numero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 449/2021, respingeval’eccezione di inammissibilità dell’appello, riteneva sussistente lalegittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], ma accoglieva il gravamenel merito e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendoapplicabile l’art. 2043 c.c., e non l’art. 2052 c.c., ed escludendo chefosse stata fornita prova di una condotta colposa dell’ente nellagestione e nel controllo della fauna selvatica. Infine, compensavaintegralmente le spese del doppio grado.2.Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso percassazione il Gianni, affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependol’inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica; e comunquel’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente ha depositato memoria,deducendo la sanatoria di ogni vizio inerente alla notifica del ricorsoper raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione dellaparte resistente, Regione [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, chiedendo larimessione in termini ex art. 291 c.p.c. per rinnovare la notifica.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla irritualità dellanotifica. Sebbene l’atto sia stato notificato presso l’Avvocaturadistrettuale di L’Aquila anziché presso l’Avvocatura Generale dello [OSCURATO:PERSONA], il vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopoai sensi dell’art. 156 c.p.c. La tempestiva costituzione in giudizio dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato,ha infatti dimostrato la piena conoscenza del ricorso e garantito il dirittoNumero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/2026di difesa dell’ente, rendendo irrilevante l’eventuale tardività dellacostituzione stessa ai fini della validità del contraddittorio.2.Nella impugnata sentenza il giudice di appello ha integralmenteriformato la decisione di primo grado rigettando la domandarisarcitoria, in quanto: a) ha ribadito la natura aquiliana (art. 2043 c.c.)della responsabilità della Regione, dichiarando di non aderire al nuovoorientamento di legittimità, che la configurava invece ai sensi dell’art.2052 c.c.; b) ha ritenuto che spettava al danneggiato provare la colpaspecifica dell’ente (omissioni nei piani di controllo o cattura), provaritenuta mancante nel caso di specie; c) ha rilevato che l’invasioneimprovvisa del cinghiale all’uscita di una curva rendeva l’eventoinevitabile, configurando una sorta di caso fortuito che avrebbeimpedito la responsabilità anche in presenza di misure precauzionalidell’ente.3. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.3.1. Con il primo motivo deduce Violazione ed errataapplicazione dell’art. 2043 c.c. il luogo dell’art. 2052 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. in tema di principio della responsabilità per idanni cagionati dall’animale selvatico , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2043 c.c.,escludendo l’operatività dell’art. 2052 c.c. [OSCURATO:PERSONA]. n.7969/2020; n. 8384/2020; n. 8385/2020; n. 8206/2021, deduce chel’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità riconducela responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica protetta alparadigma dell’art. 2052 c.c., fondato su un criterio oggettivo diimputazione, ancorato alla proprietà pubblica del patrimonio faunisticoe alla sua utilizzazione in funzione di interessi collettivi.3.2. Con il secondo motivo deduce Violazione ed errataapplicazione dell’art. 2697 c.c. e 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. con riguardo all’applicazione del principio dell’onere della prova,discendente dalla errata applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazioneNumero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/2026all’art. 360 n. 3 c.p.c. in luogo dell’art. 2052 c.c. , nella parte in cuila corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’attore l’onere diprovare una condotta colposa dell’ente nella gestione e nel controllodella fauna selvatica, applicando erroneamente l’art. 2043 c.c., in luogodel regime oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., in virtù di cui egli avrebbedovuto unicamente dimostrare il danno, la riferibilità dell’animale aspecie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e il nessocausale, mentre sarebbe spettato alla Regione provare il caso fortuitoquale fattore interruttivo del nesso eziologico.4. Il primo motivo di ricorso è fondato.4.1. Il Tribunale di L’Aquila, quale giudice di appello, ha fondatola propria decisione sul presupposto che la responsabilità della Regioneper danni da fauna selvatica avesse natura aquiliana ex art. 2043 c.c.,richiedendo al danneggiato la prova di una specifica condotta colposadell’ente. Tale impostazione contrasta frontalmente con l’orientamentodi questa Corte che, superando le precedenti impostazioni, haricondotto stabilmente la materia nell’alveo dell’art. 2052 c.c.Tale approdo ermeneutico, lungi dal rappresentare unainnovazione isolata, trova il suo fondamento nel revirement inauguratodalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020. In quell’occasione, questaCorte ha chiarito che il danno cagionato dalla fauna selvatica èrisarcibile dalla Regione - in quanto ente titolare della gestione e dellatutela del patrimonio faunistico per utilità collettiva - ai sensi dell’art.2052 c.c., poiché essa ne ‘utilizza’ il bene in senso pubblicistico.Questo principio è stato confermato da numerose pronuncesuccessive (cfr., tra le tante, Cass. n. 8384/2020, n. 8385/2020 e, trale più recenti, n. 16788/2025, o nn. 2526 e 2528 del 2026).Pertanto, l’affermazione del Tribunale che ha esclusol’applicabilità della responsabilità oggettiva del proprietario outilizzatore dell’animale costituisce una palese falsa applicazione dinorme di diritto, poiché il corretto inquadramento della fattispecieNumero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/2026imponeva la verifica (non della colpa dell’ente, ma) del nesso causaletra il comportamento dell’animale, in rapporto alla condotta di guidadel conducente del veicolo.5. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, il secondo restaassorbito.Tuttavia, è necessario precisare per il giudizio di rinvio che,questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026,ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i principi di dirittoregolatori della materia della responsabilità in caso di danni dacoinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi,idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto qui integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche qualepremessa di ogni argomento qui sviluppato.In particolare, è qui sufficiente precisare che la configurabilitàdell’art. 2052 c.c. non esonera affatto il danneggiato dall’onere diprovare l’esatta e completa dinamica dell’incidente: egli, invero, devefornire prova positiva che il comportamento dell’animale sia stato lacausa, quanto meno concorrente, dell’evento, mentre spetta allaRegione provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condottadel conducente.È ben vero che, nel caso di specie, il giudice di appello ha svoltovalutazioni sulla ‘inevitabilità’ dell’impatto; e, tuttavia, tanto egli haconcluso sulla base dell’erroneo presupposto della sussistenza di unaresponsabilità per colpa della Regione.Pertanto, tali elementi, relativi alla dinamica dell’incidente,dovranno essere rivalutati alla luce del corretto riparto probatorioderivante dall’art. 2052 c.c. e valutando, invece, i parametri a tali finirilevanti, come ricostruiti dalle appena richiamate pronunce.6. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alTribunale di L’Aquila, che, nella persona di diverso Magistrato, applicatol’art. 2052 c.c., esaminerà la sussistenza o meno del nesso eziologicoNumero registro generale 2752/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 11299/2026Data pubblicazione 27/04/2026tra il comportamento dell’animale e l’evento alla stregua dei principi didiritto stabiliti da questa Corte, anche in punto di coordinamento tra ilcriterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sullaproprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da parte dell’entepubblico, previsto dall’art. 2052 c.c., e l’onere del danneggiato difornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quellapositiva dell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale,della condotta di guida del conducente nella produzione dell’evento(solo all’esito di una tale prova positiva potendo, semmai, trovareapplicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducentedall’art. 2054, comma 1, c.c.).Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.7. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di L’Aquila,nella persona di diverso magistrato, perché proceda a nuovo esamedell’appello, dando applicazione ai suindicati disattesi principi.Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente