CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 00949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 26 gennaio 2023, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 612, commi 1 e 2 e 81 cpv cod. pen. (fatto commesso in Gradisca d'Isonzo il 18 dicembre 2016); - che il ricorso per cassazione consta di tre motivi; - che con memoria in data 1 dicembre 2023 il difensore dell'imputato ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, atteso che risulta meramente riproduttivo dei rilievi di gravame, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4 della stessa in riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa), e, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a doglianze con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - che il secondo motivo, che censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen., è generico, come già il corrispondente motivo di appello, e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, nell'escludere che ne ricorressero i presupposti, si è attenuta ai criteri interpretativi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894), evidenziando come la condotta tenuta dalle persone offese non giustificasse uno stato d'ira nell'imputato tale da condurlo a profferire gravi minacce nei loro confronti, difettando altresì sia il requisito della obiettiva ingiustizia nella condotta medesima, sia il requisito della adeguatezza tra la detta condotta e la reazione dell'imputato (vedasi pag. 4, punto 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che censura il giudizio dosimetrico della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, per mancato confronto con il tenore della statuizione al riguardo, non consentito in questa sede e manifestamente infondato tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv, 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come anche della pacifica ermeneusi secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768) (cfr. pag. 5, punto 5, della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13