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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11628/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre percassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e denuncia quattro motivi di ricorso;rilevato che con i primi tre motivi deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (più reati di furto, per lopiù tentato, oltre a una ricettazione), la sostanziale identità del modus operandi(occultamento di merce alimentare o beni di valore medio-alto mediante tecnichefraudolente) e il comune movente (lo stato di tossicodipendenza);ribadito, inoltre, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (variabile da quattroanni a qualche mese) e la diversità dei luoghi di commissione (Cornate d’Abba, MilanoMontichiari, Pioltello), a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudicedell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537);considerato, quanto al terzo motivo, che è del pari coerente ai principi sul puntoespressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in viasubordinata, per “gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l'elevato arco di tempoall'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificarese la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, èaltrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza ditale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza delmedesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018,dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), mentre ciò che nel caso di specie il ricorrente non hafatto, limitandosi a criticare la mancata considerazione da parte del Tribunale dei reati per“cluster omogenei”;ritenuto infine l'ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti,non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizionetossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifichedel ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che,difatti, l’istante si è limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementisulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermandoche i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epocarisalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell'art. 671 cod,pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la drogaviolando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso,perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma noncostituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progettocriminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,Cannavò, Rv. 212006).

Se, invero, il giudice dell'esecuzione deve certamente tenere contodello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di unapreventiva programmazione unitaria, tuttavia non puòsostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, poiché la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque lanecessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzatidalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11628/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3245/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36755/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre percassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e denuncia quattro motivi di ricorso;rilevato che con i primi tre motivi deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (più reati di furto, per lopiù tentato, oltre a una ricettazione), la sostanziale identità del modus operandi(occultamento di merce alimentare o beni di valore medio-alto mediante tecnichefraudolente) e il comune movente (lo stato di tossicodipendenza);ribadito, inoltre, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (variabile da quattroanni a qualche mese) e la diversità dei luoghi di commissione (Cornate d’Abba, MilanoMontichiari, Pioltello), a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudicedell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537);considerato, quanto al terzo motivo, che è del pari coerente ai principi sul puntoespressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in viasubordinata, per “gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l'elevato arco di tempoall'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificarese la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, èaltrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza ditale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza delmedesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018,dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), mentre ciò che nel caso di specie il ricorrente non hafatto, limitandosi a criticare la mancata considerazione da parte del Tribunale dei reati per“cluster omogenei”;ritenuto infine l'ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti,non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizionetossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifichedel ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che,difatti, l’istante si è limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementisulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermandoche i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epocarisalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell'art. 671 cod,pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la drogaviolando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso,perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma noncostituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progettocriminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,Cannavò, Rv. 212006).

Se, invero, il giudice dell'esecuzione deve certamente tenere contodello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di unapreventiva programmazione unitaria, tuttavia non puòsostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, poiché la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque lanecessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzatidalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre percassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e denuncia quattro motivi di ricorso;rilevato che con i primi tre motivi deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (più reati di furto, per lopiù tentato, oltre a una ricettazione), la sostanziale identità del modus operandi(occultamento di merce alimentare o beni di valore medio-alto mediante tecnichefraudolente) e il comune movente (lo stato di tossicodipendenza);ribadito, inoltre, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (variabile da quattroanni a qualche mese) e la diversità dei luoghi di commissione (Cornate d’Abba, MilanoMontichiari, Pioltello), a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudicedell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537);considerato, quanto al terzo motivo, che è del pari coerente ai principi sul puntoespressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in viasubordinata, per “gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l'elevato arco di tempoall'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificarese la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, èaltrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza ditale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza delmedesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018,dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), mentre ciò che nel caso di specie il ricorrente non hafatto, limitandosi a criticare la mancata considerazione da parte del Tribunale dei reati per“cluster omogenei”;ritenuto infine l'ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti,non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizionetossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifichedel ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che,difatti, l’istante si è limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementisulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermandoche i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epocarisalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell'art. 671 cod,pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la drogaviolando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso,perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma noncostituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progettocriminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,Cannavò, Rv. 212006). Se, invero, il giudice dell'esecuzione deve certamente tenere contodello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di unapreventiva programmazione unitaria, tuttavia non puòsostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, poiché la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque lanecessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzatidalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11628/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3245/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36755/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre percassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e denuncia quattro motivi di ricorso;rilevato che con i primi tre motivi deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (più reati di furto, per lopiù tentato, oltre a una ricettazione), la sostanziale identità del modus operandi(occultamento di merce alimentare o beni di valore medio-alto mediante tecnichefraudolente) e il comune movente (lo stato di tossicodipendenza);ribadito, inoltre, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (variabile da quattroanni a qualche mese) e la diversità dei luoghi di commissione (Cornate d’Abba, MilanoMontichiari, Pioltello), a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudicedell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537);considerato, quanto al terzo motivo, che è del pari coerente ai principi sul puntoespressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in viasubordinata, per “gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l'elevato arco di tempoall'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificarese la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, èaltrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza ditale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza delmedesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018,dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), mentre ciò che nel caso di specie il ricorrente non hafatto, limitandosi a criticare la mancata considerazione da parte del Tribunale dei reati per“cluster omogenei”;ritenuto infine l'ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti,non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizionetossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifichedel ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che,difatti, l’istante si è limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementisulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermandoche i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epocarisalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell'art. 671 cod,pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la drogaviolando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso,perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma noncostituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progettocriminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,Cannavò, Rv. 212006). Se, invero, il giudice dell'esecuzione deve certamente tenere contodello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di unapreventiva programmazione unitaria, tuttavia non puòsostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, poiché la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque lanecessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzatidalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 11628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris