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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 33875/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'anteriore provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la rivalutazione della liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione espiata dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.11.2013 e dal 12.04.2022 al 30.05.2022, rigettato dall'Ufficio di Sorveglianza di Napoli con ordinanza n. 6427/2022 emessa in data 6 agosto 2022, rilevando che "il rigetto del periodo sopra indicato, poi confermato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in sede di reclamo n. 4321/2023 emessa in data 19.06.2023, si fondava sull'aver commesso il reato sub 8) del certificato del casellario ("al di là del carico pendente risalentealla violazione della misura di prevenzione") e che pertanto non ci sono elementi nuovi da valutare".

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di motivare in merito alle censure difensive richiedendo la liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ed essendo la sua concessione finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.

Deduce il ricorrente che eventuali violazioni disciplinari -o anche come nel caso di specie la commissione di un reato un anno dopo la scarcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA]- non possono essere retroattivamente valorizzate per escludere il beneficio già maturato.

Il ricorrente evidenzia, inoltre come le relazioni aggiornate descrivano il condannato come un soggetto che ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per la inammissibilità del ricorso.

4. Con atto depositato in data 7 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di trattazione in presenza del procedimento con discussione orale, istanza che veniva respinta con provvedimento presidenziale emesso in data 11 maggio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e ,qt L tt L40 „1,41,'Le 41-" 6` s' • meramente reiterCtiVID.

2. La liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge, allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

In tale prospettiva, viene accordato un abbuono di pena (art. 54 Ord. pen.), per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta.

L'art. 103, comma 2, reg. es .

Ord. pen., ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». 2La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto il positivo coinvolgimento del condannato nel processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355 01).

Tale coinvolgimento non deve, peraltro, avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo, in quanto idonei a rivelare una effettiva tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01).

In questa cornice sistematica si inserisce il principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01), secondo cui le trasgressioni comportamentali, specie se ripetute, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui esse hanno avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, se e in quanto indici dell'assenza, in preterito, di reali effetti positivi di detta opera sul detenuto.

Il Tribunale di Sorveglianza è tenuto, evidentemente, a motivare specificamente sul punto.

3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali i comportamenti descritti potevano riverberarsi anche al di fuori dei semestri in cui erano stati posti in essere.

Essa, oltre a richiamare il precedente rigetto operato dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo, ha motivato sull'inidoneità del dato relativo all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2025 del 20 gennaio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 in relazione al fatto del 14 ottobre 2021, in quanto il diniego del beneficio non si fondava solo sul procedimento penale definito con l'assoluzione sopravvenuta, "bensì sul prevalente giudizio complessivo di inadeguatezza del percorso rieducativo, ancorato alla commissione di un diverso e più grave reato, definitivamente accertato" (estorsione aggravata dal metodo mafioso accertata fino al 23 ottobre 2014.

3.1. Il ricorso riproduce argomentazioni già attentamente vagliate, e motivatamente disattese e risolte in senso sfavorevole al condannato dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con provvedimento reso in data 6 agosto 2022 e confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli con ordinanza del 16 settembre 2023.

34. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

D P.Q.MDepcg:a (i f- CiyirittY-.2d14'ji Ronx,„ li ................... •, ....... ............... [OSCURATO:PERSONA] R.0 GULAZiARIO [OSCURATO:PERSONA]:Th: RIO 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'anteriore provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la rivalutazione della liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione espiata dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.11.2013 e dal 12.04.2022 al 30.05.2022, rigettato dall'Ufficio di Sorveglianza di Napoli con ordinanza n. 6427/2022 emessa in data 6 agosto 2022, rilevando che "il rigetto del periodo sopra indicato, poi confermato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in sede di reclamo n. 4321/2023 emessa in data 19.06.2023, si fondava sull'aver commesso il reato sub 8) del certificato del casellario ("al di là del carico pendente risalentealla violazione della misura di prevenzione") e che pertanto non ci sono elementi nuovi da valutare". 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di motivare in merito alle censure difensive richiedendo la liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ed essendo la sua concessione finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. Deduce il ricorrente che eventuali violazioni disciplinari -o anche come nel caso di specie la commissione di un reato un anno dopo la scarcerazione dell'[OSCURATO:PERSONA]- non possono essere retroattivamente valorizzate per escludere il beneficio già maturato. Il ricorrente evidenzia, inoltre come le relazioni aggiornate descrivano il condannato come un soggetto che ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per la inammissibilità del ricorso. 4. Con atto depositato in data 7 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di trattazione in presenza del procedimento con discussione orale, istanza che veniva respinta con provvedimento presidenziale emesso in data 11 maggio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e ,qt L tt L40 „1,41,'Le 41-" 6` s' • meramente reiterCtiVID. 2. La liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge, allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordato un abbuono di pena (art. 54 Ord. pen.), per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta. L'art. 103, comma 2, reg. es . Ord. pen., ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». 2La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto il positivo coinvolgimento del condannato nel processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355 01). Tale coinvolgimento non deve, peraltro, avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo, in quanto idonei a rivelare una effettiva tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01). In questa cornice sistematica si inserisce il principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01), secondo cui le trasgressioni comportamentali, specie se ripetute, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui esse hanno avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, se e in quanto indici dell'assenza, in preterito, di reali effetti positivi di detta opera sul detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza è tenuto, evidentemente, a motivare specificamente sul punto. 3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali i comportamenti descritti potevano riverberarsi anche al di fuori dei semestri in cui erano stati posti in essere. Essa, oltre a richiamare il precedente rigetto operato dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo, ha motivato sull'inidoneità del dato relativo all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2025 del 20 gennaio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 in relazione al fatto del 14 ottobre 2021, in quanto il diniego del beneficio non si fondava solo sul procedimento penale definito con l'assoluzione sopravvenuta, "bensì sul prevalente giudizio complessivo di inadeguatezza del percorso rieducativo, ancorato alla commissione di un diverso e più grave reato, definitivamente accertato" (estorsione aggravata dal metodo mafioso accertata fino al 23 ottobre 2014. 3.1. Il ricorso riproduce argomentazioni già attentamente vagliate, e motivatamente disattese e risolte in senso sfavorevole al condannato dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con provvedimento reso in data 6 agosto 2022 e confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli con ordinanza del 16 settembre 2023. 34. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. D P.Q.MDepcg:a (i f- CiyirittY-.2d14'ji Ronx,„ li ................... •, ....... ............... [OSCURATO:PERSONA] R.0 GULAZiARIO [OSCURATO:PERSONA]:Th: RIO 4
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