CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Torino, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. proc. pen. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non sarebbe stata rilevata l'illegalità della pena inflitta, a causa della mancanza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché, da un lato, promosso avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetto - il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. per mancanza di valida querela - che rimane fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - e, dall'altro lato, manifestamente infondato, poiché può parlarsi di illegalità della pena soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886). 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M