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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46189/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Campobasso dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per l'impugnazione, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Campobasso, che aveva condannato lo stesso Gasbarro per il reato di truffa.

La Corte d'appello di Campobasso motivava che per il deposito della predetta sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso era stato indicato il termine di sessanta giorni e che la stessa sentenza era stata depositata, nel rispetto di tale termine, il 30 agosto 2019 (e non il 30 settembre 2019, come indicato nell'atto di appello), con la conseguenza che, stante la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre appello dal 14 settembre 2019, con relativa scadenza, quindi, il 29 ottobre 2019, l'appello del Gasbarro, recando la data dell'Il novembre 2019, doveva ritenersi tardivo.

La Corte d'appello di Campobasso dava atto del fatto che la sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso recava in calce, in prima battuta, l'attestazione del cancelliere del deposito il 30 settembre 2019, rilevando tuttavia come a tale attestazione facesse seguito l'altra, del medesimo cancelliere persona fisica, secondo cui «per mero errore materiale h[o] attestato il deposito in cancelleria il 30/9/19 in luogo del giorno 30/8/19».

Motivava altresì, «a scanso di qualsivoglia equivoco», che agli atti era presente la comunicazione al procuratore generale dell'avviso del deposito della sentenza il 30 agosto 2019 e che, se davvero la data del deposito fosse stata, invece, il 30 settembre 2019, trattandosi di deposito oltre il termine indicato dal giudice, la cancelleria avrebbe dovuto notificarne avviso all'imputato e questi avrebbe dovuto allegarlo all'atto d'impugnazione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Campobasso, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 585 dello stesso codice e dell'art. 24 Cost.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Campobasso abbia ritenuto che la seconda attestazione del cancelliere fosse stata apposta subito dopo la prima, nonostante essa non indicasse la data né l'ora in cui fu effettuata, circostanza, quest'ultima, che «rende plausibile che il precedente difensore abbia letto la sentenza in questione in un momento antecedente la seconda aggiunta e, sulla base dell'unica data emergente, al momento, dal documento, abbia proposto l'appello». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì come i due elementi, valorizzati dalla Corte d'appello di Campobasso, della comunicazione al procuratore generale dell'avviso del deposito della sentenza il 30 agosto 2019 e del mancato avviso, da parte della cancelleria, del deposito della stessa sentenza oltre il termine indicato dal giudice, non abbiano «alcuna attinenza con il tempo intercorso tra l'annotazione della prima e quella della seconda, né possono far superare l'evidente confusione che si è determinata a seguito della successiva apposizione di altra data in calce alla sentenza, della quale, evidentemente, l'allora difensore dell'appellante non ha avuto contezza».

Il ricorrente aggiunge come «al difensore non si poss[a]no imputare attività alternative e/o aggiuntive a quella della verifica della data di deposito, accertamento che, nella fattispecie, è ragionevolmente avvenuto».[OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

In punto di fatto (processuale), si deve rilevare che, dalla sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso, risulta che: a) per il suo deposito, fu indicato il termine di sessanta giorni dalla pronuncia; b) il cancelliere addetto vi appose in calce, oltre alla propria sottoscrizione, la data del deposito del 30 settembre 2019; c) lo stesso cancelliere persona fisica, sotto tale prima attestazione, ne appose un'altra, secondo cui «per mero errore materiale h[o] attestato il deposito in cancelleria il 30/9/19 in luogo del giorno 30/8/19»; d) tale seconda attestazione è priva di data.

Nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui il Tribunale di Campobasso ha indicato il termine del sessantesimo giorno da quello della pronuncia - il termine per l'appello di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo.

Solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.).

2. Alla luce di tale normativa, tornando al caso in esame, si deve osservare che, poiché - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Campobasso - non risulta che fosse stato notificato al Gasbarro, che non lo aveva allegato all'atto di appello, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado oltre il termine di sessanta giorni indicato dal Tribunale di Campobasso per tale deposito, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre appello contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pronuncia indicato dal Tribunale di Campobasso nel dispositivo della stessa sentenza.

Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato la tardività dell'appello del Gasbarro, atteso che, decorrendo il termine di quarantacinque giorni per la proposizione di tale impugnazione dal 14 settembre 2019 (sessantesimo giorno da quello della pronuncia del Tribunale di Campobasso del 16 luglio 2019), e scadendo, perciò, detto termine il 29 ottobre 2019, l'appello del Gasbarro recava la data dell'Il novembre 2019.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Campobasso dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per l'impugnazione, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Campobasso, che aveva condannato lo stesso Gasbarro per il reato di truffa. La Corte d'appello di Campobasso motivava che per il deposito della predetta sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso era stato indicato il termine di sessanta giorni e che la stessa sentenza era stata depositata, nel rispetto di tale termine, il 30 agosto 2019 (e non il 30 settembre 2019, come indicato nell'atto di appello), con la conseguenza che, stante la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre appello dal 14 settembre 2019, con relativa scadenza, quindi, il 29 ottobre 2019, l'appello del Gasbarro, recando la data dell'Il novembre 2019, doveva ritenersi tardivo. La Corte d'appello di Campobasso dava atto del fatto che la sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso recava in calce, in prima battuta, l'attestazione del cancelliere del deposito il 30 settembre 2019, rilevando tuttavia come a tale attestazione facesse seguito l'altra, del medesimo cancelliere persona fisica, secondo cui «per mero errore materiale h[o] attestato il deposito in cancelleria il 30/9/19 in luogo del giorno 30/8/19». Motivava altresì, «a scanso di qualsivoglia equivoco», che agli atti era presente la comunicazione al procuratore generale dell'avviso del deposito della sentenza il 30 agosto 2019 e che, se davvero la data del deposito fosse stata, invece, il 30 settembre 2019, trattandosi di deposito oltre il termine indicato dal giudice, la cancelleria avrebbe dovuto notificarne avviso all'imputato e questi avrebbe dovuto allegarlo all'atto d'impugnazione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Campobasso, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 585 dello stesso codice e dell'art. 24 Cost. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Campobasso abbia ritenuto che la seconda attestazione del cancelliere fosse stata apposta subito dopo la prima, nonostante essa non indicasse la data né l'ora in cui fu effettuata, circostanza, quest'ultima, che «rende plausibile che il precedente difensore abbia letto la sentenza in questione in un momento antecedente la seconda aggiunta e, sulla base dell'unica data emergente, al momento, dal documento, abbia proposto l'appello». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì come i due elementi, valorizzati dalla Corte d'appello di Campobasso, della comunicazione al procuratore generale dell'avviso del deposito della sentenza il 30 agosto 2019 e del mancato avviso, da parte della cancelleria, del deposito della stessa sentenza oltre il termine indicato dal giudice, non abbiano «alcuna attinenza con il tempo intercorso tra l'annotazione della prima e quella della seconda, né possono far superare l'evidente confusione che si è determinata a seguito della successiva apposizione di altra data in calce alla sentenza, della quale, evidentemente, l'allora difensore dell'appellante non ha avuto contezza». Il ricorrente aggiunge come «al difensore non si poss[a]no imputare attività alternative e/o aggiuntive a quella della verifica della data di deposito, accertamento che, nella fattispecie, è ragionevolmente avvenuto».[OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. In punto di fatto (processuale), si deve rilevare che, dalla sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Campobasso, risulta che: a) per il suo deposito, fu indicato il termine di sessanta giorni dalla pronuncia; b) il cancelliere addetto vi appose in calce, oltre alla propria sottoscrizione, la data del deposito del 30 settembre 2019; c) lo stesso cancelliere persona fisica, sotto tale prima attestazione, ne appose un'altra, secondo cui «per mero errore materiale h[o] attestato il deposito in cancelleria il 30/9/19 in luogo del giorno 30/8/19»; d) tale seconda attestazione è priva di data. Nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui il Tribunale di Campobasso ha indicato il termine del sessantesimo giorno da quello della pronuncia - il termine per l'appello di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo. Solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.). 2. Alla luce di tale normativa, tornando al caso in esame, si deve osservare che, poiché - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Campobasso - non risulta che fosse stato notificato al Gasbarro, che non lo aveva allegato all'atto di appello, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado oltre il termine di sessanta giorni indicato dal Tribunale di Campobasso per tale deposito, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre appello contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pronuncia indicato dal Tribunale di Campobasso nel dispositivo della stessa sentenza. Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato la tardività dell'appello del Gasbarro, atteso che, decorrendo il termine di quarantacinque giorni per la proposizione di tale impugnazione dal 14 settembre 2019 (sessantesimo giorno da quello della pronuncia del Tribunale di Campobasso del 16 luglio 2019), e scadendo, perciò, detto termine il 29 ottobre 2019, l'appello del Gasbarro recava la data dell'Il novembre 2019.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 46189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris