CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PACIELLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi uno di arresto ed euro 600 di ammenda in relazione alla contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.b) Codice della Strada, negando la conver- sione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria corrispondente ai sensi degli art.53 ss.L.689/81. In ordine a tale ultima statuizione il PACIELLO concentra il motivo di doglianza denunciando difetto motivazionale in ordine alle ragioni della mancata conversione. 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi dell'enunciazione di specifiche richieste con le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il giudice dì appello ha negato la conversione della pena detentiva facendo corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art.133 cod.pen. e in particolare richiamando i plurimi prece- denti penali del reo che ostano ad un giudizio di meritevolezza e ad una valutazione prognostica positiva in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dalla so- stituzione, valutazione discrezionale peraltro richiesta dall'art.58 L.n.689/81. In relazione a tale impegno motivazionale è mancato del tutto un confronto nel motivo di ricorso. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore / [OSCURATO:PERSONA] s