CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1970
Cassazione n. 02160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto in punto di responsabilità, di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. e di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648, comma quarto cod, pen, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, invero, la difesa ricorrente si limita ad addurre esclusivamente ed in modo meramente assertivo la tesi della "buona fede" dell'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata (pagg. da 4 a 9) la quale, in aderenza alle risultanze probatorie richiamate, ha dato conto della consapevolezza da parte di Girolamo della provenienza illecita dell'assegno da lui ricevuto e poi utilizzato per pagare la somma di euro 800,00 per la riparazione del proprio veicolo, con conseguente esclusione della fattispecie di incauto acquisto ed integrazione del delitto di ricettazione per il quale è stato escluso l'ipotesi attenuante del fatto lieve; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.