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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19619/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, quale giudice cautelare, ha rigettato gli appelli proposti da GFIAED [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Bologna con cui erano stati rigettate rispettivamente una istanza di revoca di misura cautelare custodiale e una richiesta di restituzione di somma di denaro in sequestro in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo oppio.

2. Il Tribunale del Riesame evidenziava che le proposte impugnazioni erano inammissibili per carenza di interesse in quanto nelle more dell'incidente cautelare era passata in giudicato la sentenza di applicazione della pena con la quale il GHAED aveva concordato l'applicazione di pena detentiva così da determinare la cessazione della fase cautelare e l'inizio della espiazione e, in relazione alla misura cautelare reale, era stata disposta la confisca del denaro in sequestro con la conseguenza che la definitività del titolo ablativo avrebbe dovuto comportare una specifica impugnazione sul punto.

3. Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GHAED articolando un unico motivo di ricorso.

Premesso il contenuto dei due atti di impugnazione dinanzi al giudice dell'appello cautelare, ribadiva l'interesse del prevenuto ad ottenere una pronuncia sul merito delle istanze, sia in una prospettiva di attivare il giudizio della riparazione per la ingiusta detenzione, sia per ottenere la restituzione almeno parziale del denaro sequestrato.

Sul punto rilevava che al momento delle proposte impugnazioni la sentenza di applicazione della pena non era ancora passata in giudicato e che comunque il Tribunale del Riesame aveva ritardato ingiustificatamente il termine di definizione degli incidenti cautelari così da incorrere nella inefficacia delle cautele ai sensi dell'art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sotto un primo profilo, pure prospettato nel corpo del ricorso per cassazione, va escluso che la misura cautelare personale disposta nei confronti del GHAED sia divenuta inefficace per mancato rispetto del termini di definizione dell'incidente cautelare, in quanto i termini previsti per il giudizio di appello, in relazione alla trasmissione degli atti, alla decisione della impugnazione e al deposito dell'ordinanza che lo definisce, sono ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, cod.proc.pen., per cui il loro superamento non determina l'inefficacia della misura cautelare (sez.6., n.47463 del 21 Maggio 2021, PMT/Cariello,Rv.282349; n.16802 del 21/03/2021, Grassetti, Rv.281313).

2. Sotto diverso profilo del tutto correttamente il giudice dell'appello cautelare ha riconosciuto la carenza di interesse alla impugnazione della misura cautelare da parte del GHAED in quanto, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (sez.n.10786 del 10/02/2018, Privitera, Rv.272764).

Né un interesse in tal senso può essere riconosciuto nella prospettiva della proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione, laddove da un lato non risulta dedotta una ipotesi di ingiustizia sostanziale, ai sensi dell'art.314 comma 2 cod.proc.pen. ma la richiesta di revoca della cautela custodiale contesta esclusivamente la ricorrenza di esigenze cautelari e, dall'altro, la pronuncia di condanna per il reato ascritto non consente la riparazione per ingiustizia sostanziale la quale presuppone, ai sensi dell'art.314 comma 1 cod.proc.pen. la ricorrenza di tassative ipotesi di proscioglimento nel merito.

3. Parimenti inammissibile è la doglianza concernente la impugnazione del provvedimento di sequestro, in quanto in relazione all'appello cautelare reale valgono i medesimi principi sopra enunciati in relazione all'appello proposto avverso il provvedimento "de libertate", in quanto l'art.322 bis cpd.proc.pen. richiama l'art.310 cod.proc.pen. con riferimento allo svolgimento del procedimento con la conseguenza che i termini che regolano le scansioni in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità' giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cm n i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità' giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare (sez.3, n.44013 del 24/09/2015, Buccigrossi, Rv.265073; sez.6, n.47883 del 25/09/2019, Yzeiraij, Rv.277566). 3.1 Se nessuna inefficacia della misura reale si è realizzata prima del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento che ha disposto la confisca, deve concludersi che viene meno l'interesse del cautelato a coltivare l'appello in quanto l'ablazione temporanea del bene sequestrato risulta superata dal provvedimento di confisca divenuto definitivo (da ultimo sez.2, n.27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv.283634) e l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. (sez.1, n.11914, 19/10/2018, Stummo, Rv.275323) e nella specie di sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e cod.proc.pen. ovvero per la illegalità dell'accordo ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. (sez.U, n.21368 del 26/09/2019, Savin, 279348).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di responsabilità al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. che si determina come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, quale giudice cautelare, ha rigettato gli appelli proposti da GFIAED [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Bologna con cui erano stati rigettate rispettivamente una istanza di revoca di misura cautelare custodiale e una richiesta di restituzione di somma di denaro in sequestro in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo oppio. 2. Il Tribunale del Riesame evidenziava che le proposte impugnazioni erano inammissibili per carenza di interesse in quanto nelle more dell'incidente cautelare era passata in giudicato la sentenza di applicazione della pena con la quale il GHAED aveva concordato l'applicazione di pena detentiva così da determinare la cessazione della fase cautelare e l'inizio della espiazione e, in relazione alla misura cautelare reale, era stata disposta la confisca del denaro in sequestro con la conseguenza che la definitività del titolo ablativo avrebbe dovuto comportare una specifica impugnazione sul punto. 3. Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GHAED articolando un unico motivo di ricorso. Premesso il contenuto dei due atti di impugnazione dinanzi al giudice dell'appello cautelare, ribadiva l'interesse del prevenuto ad ottenere una pronuncia sul merito delle istanze, sia in una prospettiva di attivare il giudizio della riparazione per la ingiusta detenzione, sia per ottenere la restituzione almeno parziale del denaro sequestrato. Sul punto rilevava che al momento delle proposte impugnazioni la sentenza di applicazione della pena non era ancora passata in giudicato e che comunque il Tribunale del Riesame aveva ritardato ingiustificatamente il termine di definizione degli incidenti cautelari così da incorrere nella inefficacia delle cautele ai sensi dell'art.309 commi 5 e 10 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sotto un primo profilo, pure prospettato nel corpo del ricorso per cassazione, va escluso che la misura cautelare personale disposta nei confronti del GHAED sia divenuta inefficace per mancato rispetto del termini di definizione dell'incidente cautelare, in quanto i termini previsti per il giudizio di appello, in relazione alla trasmissione degli atti, alla decisione della impugnazione e al deposito dell'ordinanza che lo definisce, sono ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, cod.proc.pen., per cui il loro superamento non determina l'inefficacia della misura cautelare (sez.6., n.47463 del 21 Maggio 2021, PMT/Cariello,Rv.282349; n.16802 del 21/03/2021, Grassetti, Rv.281313). 2. Sotto diverso profilo del tutto correttamente il giudice dell'appello cautelare ha riconosciuto la carenza di interesse alla impugnazione della misura cautelare da parte del GHAED in quanto, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (sez.n.10786 del 10/02/2018, Privitera, Rv.272764). Né un interesse in tal senso può essere riconosciuto nella prospettiva della proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione, laddove da un lato non risulta dedotta una ipotesi di ingiustizia sostanziale, ai sensi dell'art.314 comma 2 cod.proc.pen. ma la richiesta di revoca della cautela custodiale contesta esclusivamente la ricorrenza di esigenze cautelari e, dall'altro, la pronuncia di condanna per il reato ascritto non consente la riparazione per ingiustizia sostanziale la quale presuppone, ai sensi dell'art.314 comma 1 cod.proc.pen. la ricorrenza di tassative ipotesi di proscioglimento nel merito. 3. Parimenti inammissibile è la doglianza concernente la impugnazione del provvedimento di sequestro, in quanto in relazione all'appello cautelare reale valgono i medesimi principi sopra enunciati in relazione all'appello proposto avverso il provvedimento "de libertate", in quanto l'art.322 bis cpd.proc.pen. richiama l'art.310 cod.proc.pen. con riferimento allo svolgimento del procedimento con la conseguenza che i termini che regolano le scansioni in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità' giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare. Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cm n i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità' giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare (sez.3, n.44013 del 24/09/2015, Buccigrossi, Rv.265073; sez.6, n.47883 del 25/09/2019, Yzeiraij, Rv.277566). 3.1 Se nessuna inefficacia della misura reale si è realizzata prima del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento che ha disposto la confisca, deve concludersi che viene meno l'interesse del cautelato a coltivare l'appello in quanto l'ablazione temporanea del bene sequestrato risulta superata dal provvedimento di confisca divenuto definitivo (da ultimo sez.2, n.27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv.283634) e l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. (sez.1, n.11914, 19/10/2018, Stummo, Rv.275323) e nella specie di sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e cod.proc.pen. ovvero per la illegalità dell'accordo ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. (sez.U, n.21368 del 26/09/2019, Savin, 279348). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di responsabilità al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. che si determina come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella c
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