CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI— dato avviso al-re parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti deducono l'errata applicazione della penale ed il vizio di motivazione sulla pena inflitta, anche per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 -bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. ricorsí de\M.'sere dichiarate inammissibili, con condanna della parte ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della <ossa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre