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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25234/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato quella di primo grado ed ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.99, n o cod. pen., 2,4 e 7 1.895/1967 (capo B della rubrica) ed ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa; Rilevato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al reato sopra indicato per il quale la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato; Considerato, al riguardo, che il ricorrente tende ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito già coerentemente considerati dal giudice a quo con particolare riferimento alle deposizioni delle persone offese; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 61.6 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato quella di primo grado ed ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.99, n o cod. pen., 2,4 e 7 1.895/1967 (capo B della rubrica) ed ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa; Rilevato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al reato sopra indicato per il quale la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato; Considerato, al riguardo, che il ricorrente tende ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito già coerentemente considerati dal giudice a quo con particolare riferimento alle deposizioni delle persone offese; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 61.6 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 25234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris