CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NDIAYE Issa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/5/2022 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della proposta impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso-è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi posti a sostegno della impugnazione. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati (detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ricettazione degli stessi) accertati e unificati sotto il vincolo della continuazione, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la infondatezza manifesta del primo motivo di gravame di natura processuale (nullità di tutti gli atti del processo non tradotti nella lingua conosciuta dall'imputato), evidenziando la lunghissima (dal 2004) permanenza dell'imputato sul suolo italiano, le interlocuzioni tenute con la polizia giudiziaria in lingua italiana e quelle con il suo difensore. Argomentando, cioè, la decisione sul primo punto di censura processuale con il richiamo di dati storici ed inferenziali dalla ineccepibile tenuta logica. 1.2. Manifestamente infondato in diritto è pure il secondo motivo di natura processuale dedotto. Deve ancora una volta ribadirsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo anche per esigenze dimostrative dei fatti contestati, e comunque suscettibili di confisca, quale corpo del reato, in quanto il potere autonomo di sequestro e conseguente confisca non è affatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita, essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (massima che è espressione del principio "male captum bene retentum": Sez. 2, n. 15784, del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/4/2010, Rv. 24767901). 1.3. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha anche esplicitamente argomentato in ordine alla superfluità della richiesta perizia o accertamento sulla natura di marchio registrato oggetto della contraffazione, riferendo che l'accertato e incontroverso possesso del numero di oggetti indicati in imputazione, che riproducono i segni distintivi di note maisons registrate, consente di riconoscere il fatto tipico ed attribuirgli il nomen iuris ritenuto in sentenza, sia per la evidente rappresentazione (che può assumere anche le forma del dolo eventuale) della provenienza da delitto degli oggetti ricevuti da chiunque, che per la ontologica necessaria provenienza da delitto (art. 473-474 cod. pen.) degli stessi, avendo peraltro i testi qualificati escussi in primo grado offerto alla giurisdizione argomenti dirimenti sul punto. 2. I motivi di ricorso si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati inducono a redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consigli