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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 33861/2025

Testo disponibile della fonte

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nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ.

Raffaele G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] M.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N.08307/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08307/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- per la revocazione dell’ORDINANZA n. 4 1 00 /202 5 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, pubblicata il 17 febbraio 202 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.272/2022, la Corte d’ appello di Brescia, a definizione della fase di impugnazione di un giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., accertò, tra l’altro, l’obbligo del primo di pagare alla seconda una fattura dell’importo di Euro 18.551,17 per “chiusura delle rimanenze”, argomentando dalla qualificazione dell’accordo contrattuale esistente tra le parti quale accordo analogo “a quanto previsto in caso di contratto estimatorio”.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazionedenunciando, con un primo motivo, errores in procedendo derivanti dalla violazionedegli artt. 274, 189, 345 e 112 cod. proc. civ. (per avere la Corte di meritoattribuito al contratto di deposito esistente tra le parti la qualifica di contratto estimatorio , così di fatto introducendo una domanda nuova) e, con un secondo motivo, un error in iudicando derivante dalla violazione dell’art. 1556 cod. civ. (per avere il giudice d’ appello inter pretato la fattispecie nell’ alveo del contratto estimatorio).

3. Con ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4100, questa Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso.

Con riguardo al primo motivo, ha ritenuto violati i nn. 3 e 6 dell’art. 366 cod.proc. civ., sul rilievo che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, quale ricaduta di quello di specificità , aveva formulato «affermazioniassertive e generiche, facendo un riferimento del tutto vago al “testo contrattuale” ed agli “atti” … senza però concretizzarneriproducendo o, perlomeno riassumendo, il contenuto».

Con riguardo al secondo motivo ha osservato che, ad onta del la formale invocazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente, nel censurare la qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti , operata dalla Corte d’ appello , aveva sollecitatola Corte di legittimità a formulare una valutazione di fatto alternativa a quella espressa dal giudice del merito , a cui era riservata. 4.Per la revocazione di questa ordinanza, ha proposto ricorsoDario Ecuba, sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso, restando intimata , la [OSCURATO:SOCIETA]..

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte.

Sia il ricorrenteche l’intimata hanno depositat o memori a . [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non ha depositato il controricorso nei termini di legge (arg. ex art. 370 cod. proc. civ.). 2.1.Con il primo motivo di revocazione viene den unciata , ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU e 366 cod. proc civ., nonché della «applicazione della prassi giurisprudenzialedel principio di autosufficienza del ricorso per cassazione».

Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (è citata, in particolare, Cass., Sez.

Un., n. 8077 del 2012) e della Corte Europea dei Diritti dell’U o mo (è citata, in particolare , la sentenzadel 28 ottobre 221, Succi c.

Italia), censura l’applicazione del principio di autosufficienza fatta dalla sentenza impugnata e, più in generale, la prassi giurisprudenzialeseguita dalla Corte di cassazione, asseritamente caratterizzata da una interpretazione eccessivamente formalistica del detto principio. 2.2.Con il secondo motivo di revocazione vienedenunciato « errore sul fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. 1766 c.c.».

Il ricorrente sostiene che , diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, con le censure formulate all’ indirizzo della sentenzad’appello non aveva chiesto un « accertamento ne l merito », ma aveva «evidenziato l’errore sul fatto di confondere il contratto di deposito, espressamente voluto e sottoscritto dalle parti, con il contrattoestimatorio non voluto e non sottoscritto dalle parti ». 3.Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.

Giova rammentare che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare , rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).

4. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto nelle statuizioni contenute nell’ordinanza impugnata . 4.1.In primo luogo, costituisce ius receptum , nella giuri sprudenza di questa Corte,il principio per cui non è possibile configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio diautosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti posti a fondamento dello stesso ; ciò, in quanto la configurabilità di un simile errore presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 22/06/2007, n. 14608; Cass. 31/08/2017, n.20635; Cass. 12710/2022, n. 29750; Cass.13/07/2021, n. 13109).

4.2. In secondo luogo, quanto all a (p resunta ) erronea qualificazione del contratto, premesso che , nella fatt ispecie, l’errore sarebbe stato commesso dalla Corte di merito e non riguarderebbe pertanto un atto del giudizio di legittimità, è tuttavia opportuno ricordare che non può ritenersi errore di fatto, riparabile ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. attraversoil rimedio della revocazione (v., in tal senso, già Cass. 13/08/1990, n.8241), quello derivante dall’interpretazione o qualificazione di un contratto, operazione che , costituendoil risultato di un’ attività di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, integra un giudizio di merito, non criticabile in sede di legittimità attraverso la mera contrapposizione di una differente interpretazione.

In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

5. La mancata difesa dell’inti m ata esime questa Corte dal provvederesulle spese del giudizio di legittimità. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. Raffaele G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] M.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N.08307/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08307/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- per la revocazione dell’ORDINANZA n. 4 1 00 /202 5 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, pubblicata il 17 febbraio 202 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.272/2022, la Corte d’ appello di Brescia, a definizione della fase di impugnazione di un giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., accertò, tra l’altro, l’obbligo del primo di pagare alla seconda una fattura dell’importo di Euro 18.551,17 per “chiusura delle rimanenze”, argomentando dalla qualificazione dell’accordo contrattuale esistente tra le parti quale accordo analogo “a quanto previsto in caso di contratto estimatorio”. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazionedenunciando, con un primo motivo, errores in procedendo derivanti dalla violazionedegli artt. 274, 189, 345 e 112 cod. proc. civ. (per avere la Corte di meritoattribuito al contratto di deposito esistente tra le parti la qualifica di contratto estimatorio , così di fatto introducendo una domanda nuova) e, con un secondo motivo, un error in iudicando derivante dalla violazione dell’art. 1556 cod. civ. (per avere il giudice d’ appello inter pretato la fattispecie nell’ alveo del contratto estimatorio). 3. Con ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4100, questa Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso. Con riguardo al primo motivo, ha ritenuto violati i nn. 3 e 6 dell’art. 366 cod.proc. civ., sul rilievo che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, quale ricaduta di quello di specificità , aveva formulato «affermazioniassertive e generiche, facendo un riferimento del tutto vago al “testo contrattuale” ed agli “atti” … senza però concretizzarneriproducendo o, perlomeno riassumendo, il contenuto». Con riguardo al secondo motivo ha osservato che, ad onta del la formale invocazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente, nel censurare la qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti , operata dalla Corte d’ appello , aveva sollecitatola Corte di legittimità a formulare una valutazione di fatto alternativa a quella espressa dal giudice del merito , a cui era riservata. 4.Per la revocazione di questa ordinanza, ha proposto ricorsoDario Ecuba, sulla base di due motivi. Non ha resistito con controricorso, restando intimata , la [OSCURATO:SOCIETA].. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Sia il ricorrenteche l’intimata hanno depositat o memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non ha depositato il controricorso nei termini di legge (arg. ex art. 370 cod. proc. civ.). 2.1.Con il primo motivo di revocazione viene den unciata , ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU e 366 cod. proc civ., nonché della «applicazione della prassi giurisprudenzialedel principio di autosufficienza del ricorso per cassazione». Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (è citata, in particolare, Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2012) e della Corte Europea dei Diritti dell’U o mo (è citata, in particolare , la sentenzadel 28 ottobre 221, Succi c. Italia), censura l’applicazione del principio di autosufficienza fatta dalla sentenza impugnata e, più in generale, la prassi giurisprudenzialeseguita dalla Corte di cassazione, asseritamente caratterizzata da una interpretazione eccessivamente formalistica del detto principio. 2.2.Con il secondo motivo di revocazione vienedenunciato « errore sul fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. 1766 c.c.». Il ricorrente sostiene che , diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, con le censure formulate all’ indirizzo della sentenzad’appello non aveva chiesto un « accertamento ne l merito », ma aveva «evidenziato l’errore sul fatto di confondere il contratto di deposito, espressamente voluto e sottoscritto dalle parti, con il contrattoestimatorio non voluto e non sottoscritto dalle parti ». 3.Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile. Giova rammentare che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare , rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). 4. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto nelle statuizioni contenute nell’ordinanza impugnata . 4.1.In primo luogo, costituisce ius receptum , nella giuri sprudenza di questa Corte,il principio per cui non è possibile configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio diautosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti posti a fondamento dello stesso ; ciò, in quanto la configurabilità di un simile errore presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 22/06/2007, n. 14608; Cass. 31/08/2017, n.20635; Cass. 12710/2022, n. 29750; Cass.13/07/2021, n. 13109). 4.2. In secondo luogo, quanto all a (p resunta ) erronea qualificazione del contratto, premesso che , nella fatt ispecie, l’errore sarebbe stato commesso dalla Corte di merito e non riguarderebbe pertanto un atto del giudizio di legittimità, è tuttavia opportuno ricordare che non può ritenersi errore di fatto, riparabile ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. attraversoil rimedio della revocazione (v., in tal senso, già Cass. 13/08/1990, n.8241), quello derivante dall’interpretazione o qualificazione di un contratto, operazione che , costituendoil risultato di un’ attività di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, integra un giudizio di merito, non criticabile in sede di legittimità attraverso la mera contrapposizione di una differente interpretazione. In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. 5. La mancata difesa dell’inti m ata esime questa Corte dal provvederesulle spese del giudizio di legittimità. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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