CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27902/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8749/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che la questione di diritto posta in ricorso è manifestamente infondata, posto che, in sede esecutiva, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all’art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, come chiaramente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01, in motivazione); che in tale arresto è precisato che la disparità di moduli applicativi rispetto al processo di cognizione trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto bensì giuridica, delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27902/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]