Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2006

Cassazione n. 03204/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 del Tribunale diPadova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] C ristini la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc . pen . per il delitto di tentata rapina aggravata a lui contestato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che denunciava difetto di motivazione in relazione all'articolo 129 del codice di rito. 3.La doglianza è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.

Si ribadisce infatti che,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. ( tra le altre: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 13gennaio 2026.

Il Consigliere estensore Il P residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 del Tribunale diPadova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] C ristini la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc . pen . per il delitto di tentata rapina aggravata a lui contestato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che denunciava difetto di motivazione in relazione all'articolo 129 del codice di rito. 3.La doglianza è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce infatti che,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. ( tra le altre: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). 4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il P residente
Sentenza Cassazione n. 03204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris