CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di furto aggravato di un motoveicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che sarebbe esclusa dalla presenza nel luogo ove era parcheggiato il motoveicolo di un sistema di videosorveglianza, è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/.2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). 3. Ritenuto che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalii:à del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato, ben potendo valorizzare solo alcuni degli indicatori normativi (nel caso di specie, i numerosi e specifici precedenti che gravano sull'imputato, letti dalla Corte territoriale come "fattori negativi" per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché le modalità allarmanti della condotta), dando atto di una "tenuta" complessiva del trattamento sanzionatorio già disposto in primo grado. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis