CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31278/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27756-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 353/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27756 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio Mario e [OSCURATO:PERSONA], dinnanzi al Tribunale di Salerno, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 2 ottobre 2002, tramite il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato i propri cespiti immobiliari a [OSCURATO:PERSONA]. Espose che a seguito della separazione giudiziale, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1005/93, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla Vuocolo e alla loro figlia Giuseppina, la somma di 350.000 mensili a titolo di mantenimento. Somma che il Falcone non aveva integralmente corrisposto. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla parte attorea. Istruita la causa, il Tribunale di Salerno accolse la domanda revocatoria, rigettando l'eccezione di prescrizione e condannò i convenuti a consegnare l'immobile alla Vuocolo o in alternativa, a restituire una somma pari al valore del bene immobile e al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'attore. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. La Corte d'Appello di Salerno ha rigettato il gravame affermando che in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. Ha ritenuto, anche, che la domanda introduttiva è stata notificata al Falcone in data 14 giugno 2007 quindi in tempo utile ad interrompere la prescrizione quanto meno delle singole distinte obbligazioni di pagamento scadute a far data dai cinque anni antecedenti il 14 giugno 2007. Ha, inoltre, affermato che la Vuocolo titolare di un credito, seppur contestato nel quantum, poteva esercitare l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. VI, Cost e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.", in ragione del fatto che il Giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla quantificazione precisa del debito del Falcone; 4.2. con il secondo motivo, il ricorrente censura "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, comma VI, Cost e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.", per aver la Corte di Appello omesso di motivare in merito all'eccezione di difetto o mancanza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla domanda relativa al pagamento della quota di mantenimento spettante alla figlia, [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, comma VI, Cost. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.". Nel caso di specie, il Giudice di Appello pur ritendendo fondata l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione di mantenimento, irragionevolmente lo avrebbe condannato al pagamento delle spese di lite. 5. Il ricorso è inammissibile per difetto di allegazione della procura speciale alle liti, ex art. 366, co. 1, n. 5 c.p.c.. Infatti nell'intestazione del ricorso risulta che '[OSCURATO:PERSONA] è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. n. 13263/2020). comunque corso sarebbe MITI1SS1 i e sia in i to è formulat violaz ne‘ dell'art. 366 6 c.p.c. e si o rivi hperificità1 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza-t v" Q» uhx.4.2.,00.9. 441 ctAlAurou am,k*M•XL4.A.o LtQQ.. coALK64,;.~.4 7. Tnfinc, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700, oltre 200 per éti!ix4hAZe--- gIt ~t- esborsi, accessori di legge e spese mralg:emtt da corrispondere a avore dell'avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente riziprzir , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso I a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione S