CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 600/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 S.R.L., elettivamente domiciliata in MESSINA , [OSCURATO:PERSONA]. 301-BIS, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ. ST. MESSINA n.4578/2022 depositata i l 16/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. TYX02F101513 col quale venivano recuperati importi dovuti ai fini IVA e IRAP per l’anno 2009. La pretesa impositiva scaturiva da una verifica dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di Messina conclusasi con un p.v.c. datato 07.10.2013, da cui emergeva l’indebita deduzione di costi collegati a operazioni inesistenti. La contribuente impugnava il ricorso, che veniva accolto dalla C.T.P. di Messina. La C.T.R. della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, accoglieva, di contro, l’appello erariale, confermando la pretesa tributaria sottesa all’atto impositivo. La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/73, per avere, la C.T.R. ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’Ufficio per dimostrare la sussistenza del potere sostitutivo in capo al funzionario firmatario dell’avviso di accertamento. Con il secondo motivo di ricorsosi censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 3, dell’art. 54, co. 1, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/92, e dell’art. 100 c.p.c. per avere la C.T.R. ritenuto perentorio il termine di 60 giorni di cui alle norme poc’anzi richiamate, per il deposito dell’atto di costituzione in giudizio di parte privata. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del c.p.c. la violazione delle norme di cui agli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/92, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto di non dovere esaminare gli originari motivi di ricorso, ripetuti e confermati nell’atto di costituzione in giudizio di secondo grado depositato dalla società. Con il quarto motivo di ricorsosi censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del c.p.c., la violazione delle norme di cui all’art.112 del C.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, per non avere, la C.T.R. Sicilia, esaminato e deciso circa le domande di merito formulate sia dall’Agenzia, sia, in senso avverso, quelle formulate dalla Società oggi ricorrente. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, e 53, comma 2, D.lgs. 546/92, per non avere osservato, i Giudici di merito, le norme per l’instaurazione del litisconsorzio necessario. Con il sesto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. la motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia, per avere, il Collegio di appello, trascurato di pronunciarsi su tutti i motivi di merito prospettanti nell’atto di resistenza depositato dalla Società ricorrente. Va anteposta la trattazione del quinto motivo, che ha natura pregiudiziale, è fondato e dev’essere accolto. Consta, in effetti, un’evidente violazione del litisconsorzio necessario. Al giudizio non hanno ab originepartecipato al giudizio i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ente primigenio, che solo in un secondo tempo è stata trasformata in una società di capitali, ossia nella S.r.l. odierna ricorrente. In altri termini, che il giudizio sia iniziato da parte della S.a.s. è aspetto incontroverso, indicato finanche dalla sentenza impugnata. Ne consegue che lo stesso ha refluenze anche nei confronti dei soci della primigenia società di persone, che avrebbero dovuto essere citati fin dal primo grado. La valutazione appare pregiudiziale rispetto alla disamina di ogni altro motivo. D’altronde, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. n. 16730 del 2018). In conclusione, va accolto il quinto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza d’appello va cassata e il giudizio rinviato al giudice di primo grado territorialmente competente per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone dei soci della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], successivamente trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA]., nonché per l’esame nel merito della controversia. P.Q.M. in accoglimento del quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per l’integrazione del contraddittorio nel senso esposto in motivazione