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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 07774/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10297/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 367/2022 depositata il18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l’attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], p oiché nel suddetto procedimento assisteva la società contro due contradditori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiese al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il Tribunale, accertata l’attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accolse il ricorso e condannò società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese.

Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito escluse che dovesse applicarsi l’aumento del 30%, osservando che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processualenei confronti di più contraddittori.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

La società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, per avere il Tribunale escluso l’aumento del 30% del compenso giudice di merito erroneamente ritenendo che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovi applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non,come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori.

Il ricorso è fondato.

L’art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere l’aumento del 30% q soggetti.

Questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Cass. 31030/2019).

Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di altro magistrato.

P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i persona di altro magistrato.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10297/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 367/2022 depositata il18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l’attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], p oiché nel suddetto procedimento assisteva la società contro due contradditori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiese al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018. Il Tribunale, accertata l’attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accolse il ricorso e condannò società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese. Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito escluse che dovesse applicarsi l’aumento del 30%, osservando che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processualenei confronti di più contraddittori. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. La società Trasporti e Logistica di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, per avere il Tribunale escluso l’aumento del 30% del compenso giudice di merito erroneamente ritenendo che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovi applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non,come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori. Il ricorso è fondato. L’art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere l’aumento del 30% q soggetti. Questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Cass. 31030/2019). Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di altro magistrato. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i persona di altro magistrato. Così de
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